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Dalla donazione di organi alla donazione del corpo alla scienza

- 24/10/2018
Organ donations


Questa settimana per la rubrica BL Legalità partiremo da una domanda che è stata fatta da un nostro lettore, che ringraziamo poiché ci dà la possibilità di trattare un argomento molto delicato, ovvero quello della donazione degli organi, e di parlare dell’opportunità, praticamente sconosciuta in Italia, consistente nella donazione di cadaveri alla scienza.

Sebbene le due donazioni possano apparentemente presentare dei punti di coincidenza, in realtà sono completamente differenti.

La donazione di organi (legge sui trapianti 91/1999)

Sulla base della predetta Legge, ogni cittadino maggiorenne può decidere di esprimere la propria volontà di donare gli organi al momento della morte.

La predetta dichiarazione è revocabile in qualsiasi momento, ma è onere di chi l’ha manifestata provvedere all’aggiornamento dei dati e dei documenti. Per la Legge, infatti, la dichiarazione ritenuta valida è quella espressa per ultima.

La donazione di organi può avvenire utilizzando quattro modalità differenti:

  1. Recandosi presso la propria ASL tramite la compilazione e la sottoscrizione del modulo denominato “dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti”. Il medesimo modulo potrebbe essere sottoscritto presso il proprio medico di base;
  2. Al momento del rilascio/rinnovo della propria carta di identità presso l’Anagrafe può essere espresso il proprio consenso;
  3. Rivolgendosi all’Associazione Italiana per la Donazione di Organi tessuti e cellule, dove si può compilare, firmare e tenere con sé il tesserino blu che fu consegnato nell’anno 2000 dal Ministero della Salute;
  4. Tramite un atto olografo, che consiste in una dichiarazione espressa su un qualsiasi foglio bianco che deve obbligatoriamente riportare nome, cognome, data, luogo di nascita, data e firma;

Occorre tuttavia sottolineare che tanto il tesserino blu quanto l’atto olografo non sono registrati e pertanto, laddove si optasse per una di queste scelte, non si potrebbe avere certezza del rispetto della propria volontà.

Nel caso una persona non avesse espresso il proprio consenso non si può escludere totalmente la possibilità che gli organi possano essere donati: in questo caso, infatti, saranno i familiari ad esprimere il consenso.

L'assenso alla donazione ed espianto di organi può essere contenuto nella carta di identità

Esempio di Carta di Identità con la dicitura del consenso alla donazione di organi e tessuti. Con la nuova Carta di Identità elettronica le informazioni saranno contenute direttamente nel microchip.

Limiti

La stessa Legge pone, inoltre, dei limiti alla donazione di organi qualora ci si trovi innanzi alla presenza di alcune patologie. Il motivo appare evidente: l’espianto ed il trapianto di questi organi potrebbero compromettere la salute e la vita del pazienza che li riceve.

Sono quindi categoricamente vietati l’espianto di organi nei pazienti affetti da sieroposività da HIV1 o 2, positività contemporanea ad epatite B e D, tumori maligni in atto, infezioni sistemiche sostenute da microorganismi per i quali non esistono cure, malattie da prioni accertate.

Finora abbiamo parlato di trapianti di organi che avvengono quando il donatore muoree; esiste, tuttavia, la possibile di procedere alla donazione di organi anche da vivi.

Il trapianto di organi da vivi

Sin dalla promulgazione della Legge sui trapianti è stato possibile donare il rene o una porzione del fegato.

Dal 2012, tuttavia, è stato consentito anche il trapianto parziale tra persone viventi di polmone, pancreas ed intestino. Ad oggi, queste tipologie di donazione non sono ancora avvenute in Italia.

Cadaveri destinati alla scienza

“Lezione di anatomia di Velpeau all’Hôpital de la Charité”. Di Augustin Feyen-Perrin (1864)

Donazione di cadaveri

Infine esiste un’altra tipologia di donazione che è perfettamente legale ma completamente sconosciuta in Italia costituita dalla donazione di cadaveri.

Questo tipo di donazione ha ovviamente uno scopo diverso da quella degli organi ma non di certo meno nobile.

La donazione di cadaveri serve non solo ai giovani chirurghi di fare pratica ma anche per sperimentare nuove tecniche o per fare esercizio relativamente ad interventi particolarmente complessi.

Qualsiasi cadavere può essere donato, eccezion fatta per quelli che suscitano un interesse giudiziario.

In questo caso, infatti, occorre fare l’autopsia ed anche a distanza di anni l’Autorità Giudiziaria potrebbe chiedere di riesumare il cadavere ed effettuare nuove analisi o controlli.

Esistono in questo particolare caso due gruppi di donatori: quelli che una volta donato il cadavere nulla vogliono sapere dello stesso e quelli che chiedono la riconsegna del corpo: in questo secondo caso il corpo dopo essere stato utilizzato potrà essere tumulato.

Le regole della donazione di cadaveri sono disciplinate dalle norme della polizia mortuaria, in base alle quali tale donazione può essere effettuata tramite espressa volontà inserita nel testamento, che può anche essere olografo e, quindi, senza bisogno di andare da un Notaio.

Per Legge, inoltre, si possono utilizzare anche i cadaveri che non vengono reclamati dai congiunti.

Questa ipotesi, che per molti potrà sembrare assurda, si verifica in realtà molto spesso. Basti pensare ai senza tetto, oppure agli immigrati, o più semplicemente a parenti che, per questioni personali ed assolutamente insindacabili, decidono di non reclamare il corpo.


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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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