In genere, parlando di affidamento nei casi di separazione e/o divorzio si pensa ai minori, ma sempre più spesso il nodo gordiano da risolvere dipende dall’individuazione di chi ha diritto ad ottenere l’affidamento dell’animale domestico.
Dove è il problema?
Nel nostro ordinamento manca una norma che disciplini l’affidamento degli animali domestici. Manca sia relativamente a un rapporto di convivenza che relativamente a un rapporto di coniugio.
Quali rimedi?
Il rimedio più veloce ed ovvio è quello dell’accordo sul punto che tuttavia potrà essere raggiunto solo quando la separazione sia consensuale mentre difficilmente si potrà, in un contesto giudiziale, inserire un accordo legato all’affidamento dell’animale domestico.
Cosa accade in assenza di accordo
La questione è stata più volte affrontata nei Tribunali Italiani e questo ha consentito un “cambio di rotta”. Se, infatti, in un primo momento i Giudici consigliavano di risolvere privatamente la questione oppure omettevano la decisione giustificandola alla luce dell’assenza di una norma specifica, adesso vi sono sempre più sentenze rilevanti.
Le sentenze più importanti, al momento, sono quelle dei Tribunali di Foggia, Cremona e Roma.
Il primo ha affidato il cane a uno dei due coniugi ma ha concesso e disciplinato il diritto di visita in favore dell’altro. Di fatto il Tribunale di Foggia ha concesso di esercitare il diritto di visita per alcune ore determinate nel corso della giornata.
Vi è poi la sentenza del Tribunale di Cremona, che ha disposto l’affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione al 50% delle spese per il suo mantenimento.
Conforme sul punto è anche una decisione presa dal Tribunale di Roma, ritenendo che il regime giuridico in grado di tutelare l’interesse degli animali domestici (in questo caso il cane), fosse l’affido condiviso, con divisione al 50% delle spese per il mantenimento.
Si può parlare di orientamento giurisprudenziale?
La risposta è positiva ma deve essere spiegata. Per l’affidamento dell’animale domestico si stanno seguendo le linee guida utilizzate per l’affidamento dei minori.
Questo NON comporta che vi sia equiparazione tra i minori e gli animali domestici! La precisazione è dovuta al fine di introdurre altre due sentenze molto importanti.
Quella emessa dal Tribunale di Modena ha omologato un accordo in cui i coniugi stabilivano che il cane di famiglia sarebbe rimasto nella casa coniugale fino a quando i figli avessero convissuto con il genitore, stabilendo a carico dell’altro un contributo economico per mantenere l’animale, che, pertanto, si somma a quello disposto in favore dei minori.
Quella emessa dal Tribunale di Como, che aveva stabilito di dover omologare l’accordo con cui i coniugi, in sede di separazione consensuale, avevano deciso le sorti degli animali domestici poiché concordarne l’assegnazione ed il mantenimento non contrasta con l’ordine pubblico.
Piccola precisazione: in caso di divorzio o separazione giudiziale il giudice NON può decidere sul riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore dell’animale domestico.
Proposta di Legge sull’affidamento degli animali.
Stante l’evoluzione giurisprudenziale ed anche il diverso approccio dei Tribunali sull’argomento, era stata presentata una proposta di Legge per disciplinare l’affidamento degli animali domestici.
Tale proposta, tuttavia, giace in Parlamento.
La stessa prevedeva la possibilità che, in assenza di un accordo, il Giudice, senza considerare il regime patrimoniale della coppia e i documenti anagrafici dell’animale, affidasse l’animale domestico alla parte in grado di garantire il suo maggiore benessere.
Era stato, inoltre, previsto che per formare il convincimento del Giudice fosse necessario, nel corso del procedimento, ascoltare non solo i coniugi e/o i conviventi ma anche i figli, se presenti, e gli esperti del comportamento animale.
In buona sostanza, si prevedeva di inserire l’articolo 455 ter che avrebbe stabilito “in caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, indipendentemente dal regime di separazione o di comunione dei beni e secondo quello che risulta dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all’affido anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.
Considerazione conclusiva
A parere di chi scrive e che della materia si occupa quotidianamente sicuramente una norma deve essere inserita ma la proposta di Legge non convince.
Significherebbe, infatti, non tenere in adeguata considerazione taluni diritti quale quello di proprietà e soprattutto esiste una eccessiva genericità sul concetto di benessere.
Benessere inteso come? Chi ha più capacità economica o chi ha più tempo libero?
Come si fa a stabilire quale sia il benessere dell’animale domestico?
Si rileva che molti esperti del comportamento dell’animale affermano che per un cucciolo o anche un animale adulto costituisce comunque un trauma essere allontanato dall’ambiente che gli è familiare.
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