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Unioni civili: la fine di un rapporto sotto il profilo giuridico.

- 23/09/2020
Scioglimento unioni civili


La scorsa settimana, analizzando i profili giuridici connessi alla crisi del rapporto di coppia eterosessuale, abbiamo parlato di separazione e divorzio, https://www.blmagazine.it/separazione-e-divorzio-differenze-e-procedure/, ovvero di quelli che sono i passi da compiere per porre fine, anche giuridicamente, ad un rapporto che non è più soddisfacente.

In questa sede occorre domandarsi quale sia la disciplina prevista qualora ad entrare in crisi sia il rapporto di una coppia omosessuale che si sia unita civilmente, https://www.blmagazine.it/cirinna-come-funzionano-le-unioni-civili/.

Una prima base di partenza è fornita dalla Legge Cirinnà che ha istituito le unioni civili ed ha previsto che le stesse potessero essere sciolte solo in 4 casi:

1. Per morte o per dichiarazione di morte presunta;
2. In questi tutte le ipotesi per cui si può chiedere il divorzio ad un coniuge;
3. Per volontà dei partner manifestata davanti all’ufficiale di stato civile, la domanda di scioglimento va proposta entro tre mesi dalla data in cui tale volontà è manifestata;
4. A seguito della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti.

La prima domanda da porsi è se esiste una differenza tra scioglimento del rapporto omosessuale e scioglimento del rapporto eterosessuale.

La risposta è si.

Il rapporto omosessuale si scioglie più velocemente poiché non è prevista la fase della separazione.
E’ sufficiente, infatti, che i partners comunichino all’Ufficiale di Stato Civile, anche non insieme, la loro intenzione di porre fine all’unione
Una volta trascorsi tre mesi, si può proporre domanda di divorzio.

E’ importante ricordare che, come nella crisi della coppia eterosessuale, per avere il divorzio non occorre che vi sia necessariamente l’accordo anche dell’altra parte.

Nessuno può rimanere sposato o unito con una persona se non lo vuole, ma in questo caso prima di recarsi presso il Comune va inviata all’altra parte una raccomandata che certifichi la comunicazione ufficiale della propria scelta.

Qual’è l’iter iniziale?

Potrebbe accadere che le parti siano d’accordo nel porre fine al rapporto.

In questo caso si recheranno insieme presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Residenza di una delle parti oppure nel Comune ove è stata iscritta o trascritta l’Unione Civile.

La loro volontà verrà trascritta nel registro provvisorio delle Unioni Civili, e dovrà, per produrre i suoi effetti, essere annotata negli atti di nascita di ciascuna delle parti.
Trascorsi tre mesi da questo evento le parti, congiuntamente o no, potranno procedere col divorzio.

L’iter rimane il medesimo anche quando è solo una parte a voler sciogliere il rapporto ma, come detto, in questo caso prima di recarsi presso l’Ufficiale di Stato Civile dovrà inviare all’altra una raccomandata a/r con cui comunica la propria volontà.
Solo dopo potrà recarsi in Comune.

Ovviamente la scelta di uno scioglimento consensuale risulta più vantaggioso, non solo sul piano economico, rispetto a quello giudiziale.

La procedura, più snella e veloce, consente, infatti, di decidere autonomamente sul contributo al mantenimento, sulla suddivisione dei beni comuni e sull’assegnazione della casa familiare.

Quali sono le procedure in vigore per lo scioglimento consensuale?

La prima: Le parti, quindi, una volta recatesi presso l’Ufficiale del Comune, per dichiarare la volontà di porre fine al rapporto, passaggio da effettuare sia se lo scioglimento sarà consensuale oppure giudiziale, dopo tre mesi possono depositare un ricorso innanzi al Tribunale, sarà necessario l’ausilio di un Avvocato, in cui saranno contenuti i motivi e le condizioni dello scioglimento.

Dal deposito del ricorso alla data di udienza non dovrebbero decorrere più di quattro mesi ma la previsione non tiene conto dell’affollamento delle aule di giustizia, pertanto, i tempi potranno essere più lunghi.

Emessa la sentenza, che verrà trascritta sui registri dello stato civile, lo scioglimento sarà definitivo.

La seconda: la negoziazione assistita.

In questo caso, sempre tramite due legali come per le coppie eterosessuali, si procede alla scrittura di un accordo tramite la mediazione dei due Avvocati e, dopo circa venti giorni, l’accordo verrà trascritto nel registro del Comune ove l’unione è stata celebrata.

Vigono anche in questo caso le medesime ipotesi di esclusione che sussistono per lo scioglimento della coppia eterosessuale.

La terza: ci si reca innanzi all’Ufficiale di Stato Civile, si fissa un appuntamento e ci si presenta innanzi allo stesso.
Le tempistiche dipendono dal Comune.
Vigono anche in questo caso le medesime ipotesi di esclusione che sussistono per lo scioglimento della coppia eterosessuale.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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