732 views 7 min 0 Comment

Diritto allo studio e disabilità.

- 04/12/2021


A cura di Sara Astorino.

Nell’ambito dei Ten Days of Human Rights affronteremo il tema del diritto allo studio soffermandoci ad analizzare quelli che sono i diritti degli studenti universitari affetti da una forma di disabilità.

Lo scopo è quello di comprendere quelli che sono gli strumenti attualmente utilizzati e quelle che sono le criticità.

Il diritto allo studio universitario trova il suo fondamento nell’art. 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  e nell’art. 3 e 34 della Costituzione Italiana poiché, sulla base di quanto sancito dall’art. 3 Cost, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L’art. 34 Cost, invece, al suo terzo e quarto comma stabilisce che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e stabilisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

La Legge Costituzionale 3/2001 ha influito notevolmente sul diritto allo studio universitario avendo stabilito che la potestà legislativa sarebbe spettata alle Regioni mentre allo Stato sarebbe rimasta la competenza, di carattere esclusivo, relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.).

La conseguenza di una tale scelta è stata ovviamente che non esiste una normativa che possa definirsi unitaria ma una normativa che muta al mutare della Regione.

Esonero dal pagamento delle tasse universitarie.

Particolare rilevanza in questo contesto assumono le disposizioni previste dalla Legge 104/92 che espressamente prevede l’esonero totale dal versamento delle rette per gli studenti che abbiano un’invalidità pari o superiore al 66%.

Tale esonero è svincolato da qualsiasi rapporto con gli altri due requisiti previsti dalla Legge per essere esonerati dal versamento delle tasse ovvero il requisito economico e quello di merito.

A ciò si aggiunga che le singole università possono riconoscere l’esonero totale anche alle persone che, indipendentemente dal grado di invalidità, abbiano un handicap riconosciuto, ergo rientrante, tra quelli previsti dall’art. 3, comma 1 e comma 3, della Legge 104/92.

Cosa prevedono i commi 1 e 3 della Legge 104/92?

Secondo il comma 1 è portatore di handicap e, quindi, soggetto che può avere l’esonero totale colui che presenta una “minoranza psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”

Secondo il comma 3 è portatore di handicap, in situazione di gravità, “chi a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, si sia visto ridurre l’autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

Esonero parziale dal pagamento delle tasse universitarie.

In questo caso si evidenzia benissimo la differenza di agevolazioni esistenti tra Regione e Regione.

Si tratta, infatti, di un esonero connesso alle disposizioni del singolo Ateneo e rivolte agli studenti che hanno un grado di invalidità inferiore al 66% e ricompreso tra il 45% ed il 65%.

Agevolazioni trasporti.

Come nel caso precedente sul punto non esiste una normativa specifica e pertanto tutte le agevolazioni legate ai mezzi di trasporto, inclusi i taxi, dipendono dalle previsioni dei singoli Atenei.

Agevolazioni alloggi.

In favore degli studenti con disabilità sono previsti bandi ed agevolazioni per accedere ad alloggi a condizioni favorevoli.

Bandi che vengono ad essere, per ogni anno accademico, pubblicizzati sulle pagine dei singoli Atenei.

Decreto Legislativo n 68/12.

Oltre alla Legge 104/92 un altro importantissimo strumento per vedere tutelato il diritto allo studio è offerto dal D.Lgs 68/12 che ha previsto agevolazioni per gli studenti con infermità gravi ma temporanee.

In precedenza mancava qualsiasi tipo di tutela a favore dello studente che, sebbene in maniera temporanea, si trovava in un grave stato di infermità.

Ad oggi, invece, agli studenti che sono costretti ad interrompere gli studi per un periodo a causa di una infermità, che deve essere certificata, è consentito non pagare le tasse ed i contributi universitari durante tutto il periodo di malattia.

Le criticità.

Alla luce di quanto abbiamo analizzato emerge chiaramente come non esista una reale tutela che consenta di affermare che il diritto allo studio in caso di disabilità venga ad essere realmente garantito.

Il problema maggiore, a parere di chi scrive, è determinato dall’assoluta discrezionalità lasciata alle Regioni che si traduce in una forma di discriminazione posto che uno studente avrà maggiori / minori diritti e tutele sulla base delle decisioni prese dal singolo Ateneo.

Altrettando grave è la mancanza di ascolto legata alle singole e specifiche problematicità posto che l’unica soluzione offerta a chi ha una disabilità pare essere quella di non pagare, o pagare in misura ridotta le tasse.

In realtà sarebbe opportuno creare aiuti tanto per garantire la reale possibilità di frequentare i corsi ma anche di poter apprendere, tenuto conto della singola patologia, quando viene insegnato.

Non serve semplicemente un programma semplificato quanto la possibilità di avere mezzi e strumenti idonei a far comprendere le lezioni nel rispetto della dignità del singolo individuo.

Ed ancora esistono situazioni in cui un maggiore aiuto, una maggiore attenzione, garantirebbe la piena esplicazione della persona ma, di fatto, per tutti coloro che hanno una disabilità inferiore al 66% è preclusa la possibilità di ottenere aiuti che potrebbero essere necessari.

E’ auspicabile che vi sia nel prossimo futuro una maggiore attenzione per chi ha potenzialità ma non ha la possibilità di sfruttarla a pieno stante la mancanza di idonei strumenti e servizi

<hr>Condividi:
- Published posts: 212

Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

Facebook