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Legittima Difesa: capiamo cosa dice la Legge (per evitare di finire in galera!)

- 17/04/2019
legge legittima difesa


Questa settimana parleremo della nuova Legge sulla Legittima difesa e sugli effetti che la diffusione di soli alcuni aspetti di questa norma hanno avuto su moltissime persone.

Diffusasi la voce dell’approvazione della nuova Legge sembrava che chiunque, per qualunque motivo, potesse sparare per difendere se stesso o altri, e che sostanzialmente si fosse tornati nel far west, o almeno questa era l’impressione di chi si approcciava a questa notizia con senso critico, avendo ben in mente come funziona la Legge e quel principio denominato principio di proporzionalità.

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Gente che fa scempio del quinto comandamento e della grammatica italiana

Al contempo, apparivano ovunque post e meme tramite i quali diverse persone, senza comprenderne il reale significato questa è la speranza di chi scrive, affermavano che avrebbero sparato a chiunque fosse entrato in casa loro, sostenendo che finalmente vi sarebbe stato un maggior ordine, anche per la libertà di poter utilizzare l’arma custodita in casa per i furti, le rapine e le violazioni di domicilio.

Chi aveva ragione? Erano realmente fondate le preoccupazioni legate alla violazione di principi cardine del nostro ordinamento? Che cosa realmente sarebbe accaduto a chi, convinto di poter sparare liberamente, avesse colpito magari un ragazzino ubriaco che non aveva capito che stava cercando di entrare in casa del vicino?

Legittima difesa: il contenuto della legge

La nuova Legge che va a modificare alcuni articoli del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e del Codice Civile non cambia la sostanza quindi, a differenza di quanti molti credono, non è “legittimo” sparare o colpire qualcuno anche se ha violato il nostro domicilio.

Precisiamo che la Legge ha esteso il concetto di domicilio cui sono equiparati tutti i luoghi dove si eserciti un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

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Deputati della Lega Nord espongono uno striscione con la scritta “La difesa Ë sempre legittima” durante la discussione ed il voto finale sulla modifica dell’articolo 59 del codice penale che riguarda la legittima difesa, Camera dei Deputati, Roma 4 maggio 2017. ANSA/FABIO FRUSTACI

Si potrà invocare la legittima difesa solo se un malintenzionato dovesse violare il nostro domicilio con l’uso della violenza, minacciando, e non è necessario che vi sia l’utilizzo di un’arma o di mezzi idonei a bloccarci: in quel caso noi siamo legittimati a difenderci.

Quando ci troveremo innanzi ad un’ipotesi di legittima difesa? Ogni qualvolta si utilizzerà nei confronti del malintenzionato la stessa forza/violenza che questi ha utilizzato nei nostri confronti.

Legittima difesa: esempi

  1. Se il figlio del nostro vicino torna a casa ubriaco e invece di entrare in casa propria armeggia con fare sinistro alla nostra porta e riesce ad entrare noi non possiamo aggredirlo perché in questo caso non vi è violenza, non viene minacciato l’uso di un arma né ci stanno bloccando. Se noi dovessimo colpirlo allora saremo ritenuti colpevoli, nel migliore dei casi, del reato di aggressione perché la legittima difesa in questo caso non si applica.
  2. Se vediamo un’ombra sulle scale di casa nostra e decidiamo di prendere il fucile perché temiamo che costui possa entrare in casa non potremmo invocare la legittima difesa magari era solo il vicino che voleva una cialda per farsi il caffè!
  3. Se, invece, ad entrare in caso nostra è un ladro che ci si palesa innanzi con una pistola, anche se fosse un giocattolo, noi potremmo legittimamente colpirlo col posacenere o con qualunque altra cosa ci capiti a tiro.

Ed ancora, viene esclusa la punibilità di chi ha agito per salvare se stesso o altri essendo in condizioni di grave turbamento dalla situazione di pericolo in atto.

cos'è la legittima difesa

Legittima difesa: il parere

Da Avvocato non comprendo bene cosa si sia voluto intendere per grave turbamento o quali ipotesi siano state prefigurate, credo che per comprendere questa causa di non punibilità si renderà necessario attendere che qualcuno la invochi.

L’articolo 3 della Legge stabilisce che nei casi di condanna per furto in appartamento per ottenere la sospensione della pena l’imputato debba pagare integralmente l’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno alla persona offesa.

Particolarmente rilevante sul punto è la scelta fatta a tutela di chi viene assolto in sede penale che non sarà tenuto a risarcire nemmeno in sede civile.

Sono, inoltre, state aumentate le pene per i furti in abitazione e per gli scippi così come è stata aumentata la pena per il reato di rapina.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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