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Il DIRITTO all’OBLIO

- 14/03/2018


Nell’ultimo articolo di BL Legalità abbiamo parlato di cosa possiamo pubblicare su internet.
Oggi parleremo di un altro aspetto altrettanto sconosciuto, tanto che molte volte se ne parla a sproposito: il diritto all’oblio.

Cosa è il diritto all’oblio?
Vi sono molte definizioni di questo diritto. Credo comunque che quella più esatta e che, attualmente, coglie il profondo significato di questo diritto sia “il diritto ad essere dimenticati”. Il diritto, per alcuni versi, di riappropriarsi di alcuni pezzi della propria esistenza e per altri di non restare esposti per un periodo di tempo illimitato e/o indeterminato alle conseguenze che possono derivare al proprio onore e alla propria reputazione per fatti commessi in passato, o per fatti venuti a conoscenza della cronaca in cui si è rimasti coinvolti anche in modo marginale.

Quando sorge il diritto all’oblio?
Nasce ed è esercitabile nel momento in cui il continuare a ricordare un accadimento passato non ha più alcuna utilità per la comunità.
Il diritto all’oblio si scontra ed è perdente innanzi al diritto di cronaca e al “diritto alla storia”. Fino a quando per la comunità sarà importante, o anche necessario, conoscere gli eventi, allora la persona non avrà diritto all’oblio.
Nella sua accezione più moderna, e non riconosciuta in modo unanime, il diritto all’oblio sorge ogni qual volta si verifica una diffusione non autorizzata di dati e/o immagini personali.

Il diritto all’oblio, quindi, si è evoluto col tempo?
Si, moltissimo sopratutto con l’avvento e l’evoluzione di internet e la sempre maggiore diffusione ed utilizzo dei social network. Di fianco al diritto all’oblio concepito come il diritto a non rinvangare sempre notizie del passato esiste, per una parte della dottrina, un diritto all’oblio volto a tutelare chi vorrebbe riprendersi, eliminare o limitare la diffusione di pezzi della propria vita pubblicati on line.

Esiste una regolamentazione di questo diritto?
Si ma è nata da poco e su una spinta giurisprudenziale.
A seguito di sempre maggiori pronunce sul punto finalmente si è arrivati in data 25 Maggio 2016 all’approvazione di un Regolamento Europeo. Tale diritto è stato oggetto, tuttavia, più che altro di pronunce europee.

Cosa prevede il regolamento?
In poche e semplici parole prevede che il soggetto interessato abbia il diritto di ottenere la cancellazione di tutti i dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, e che il titolare del trattamento ha l’onere di cancellare tutti i dati personali di chi lo richiede senza ritardi a patto che sussista uno di questi motivi:

  • i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati;
  • l’interessato ritira il proprio consenso su cui si basava il trattamento e non sussiste un altro legittimo consenso/ motivo per trattare i dati;
  • l’interessato si oppone al trattam ento e non sussiste un motivo legittimo che consente di trattarli;i dati sono trattati illecitamente;
  • i dati devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati Membri cui è soggetto il titolare del trattamento;
  • i dati sono raccolti relativamente all’offerta di servizio della società dell’informazione.

Come può essere esercitato questo diritto?
Occorre per prima cosa segnalare il contenuto illecito al provider, avendo cura di poter provare l’invio della segnalazione. In genere la cancellazione dei dati richiede tempo, e in alcuni casi per ottenere il rispetto del proprio diritto sarà necessario adire le vie legali: in questa seconda ipotesi dimostrare di aver chiesto al soggetto esatto ed in modo corretto la cancellazione è la base indispensabile per ogni azione.

Bisogna ricordare che la segnalazione va inviata alla competente sede europea del provider perché molte volte le sedi nazionali non hanno legittimazione: questo significa sbagliare il destinatario delle comunicazioni e non poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Ricordate, quindi, che se volete chiedere a Facebook la rimozione di alcuni contenuti dovrete scrivere una raccomandata a/r al seguente indirizzo: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Gran Canal Harbour, Dublin 2.

Se, invece, volete chiedere la rimozione o la deindicizzazione di un contenuto a Google dovrete mandare una raccomandata a/r al seguente indirizzo: Google Inc, Mountain View, California 94043-1351, Stati Uniti d’America, 1600 Amphitheatre Parkway.

Preciso che se il contenuto è lesivo o è stato pubblicato senza consenso, oltre alla cancellazione, consiglio di DENUNCIARE.

Vi ricordiamo che è in atto la partnership tra Bearslicious e ADUC: grazie all’ADUC ogni cittadino è aiutato nella comprensione autonoma dei problemi e coadiuvato nella risoluzione delle controversie con la Pubblica Amministrazione, nella presentazione di reclami, ricorsi, nella richiesta di pareri legali e analisi approfondite della documentazione. In virtù dell’accordo siglato, Bearslicious offre ai propri lettori e sostenitori di farsi da tramite e da ponte per la segnalazione dei casi.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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