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Ddl ZAN: tutto sul testo approvato alla Camera: cosa ci è sfuggito?

- 18/11/2020
ddl zan approvato


Del DDL Zan si è parlato tantissimo e sotto numerosi punti di vista.

Da una parte la lunghissima battaglia, sia per la presentazione dello stesso sia per individuare un testo che veramente tutelasse i destinatari. Dall’altra parte il comportamento posto in essere da chi questo DDL non l’ha mai voluto, coloro i quali non credono necessaria la promulagazione di una legge contro l’omotransfobia.

Questo scontro, a parere di chi scrive finalizzato alla suprema negazione dei diritti, ha comportato un iter oltremodo lungo e una serie, praticamente infinita, di emendamenti.

Il lunghissimo iter ha portato a delle conseguenze, che emergeranno in modo chiaro confrontando il contenuto del testo originario così come approdato alla Camera lo scorso luglio, con il disegno legge n. 2005 attualmente depositato in Senato e in attesa di discussione .

La prima differenza è ravvisabile nell’articolo 1 ove sono elencate le “definizioni” ovvero cosa si intende col termine sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

Francamente, in una Legge destinata, almeno nell’intento, ad eliminare le discriminazioni, che molte dipendono dalla necessità di definire, etichettandolo, tutto, questo articolo non avrebbe dovuto essere introdotto.

I successivi articoli 2 e 3 sono rimasti identici, se non per il fatto che la tutela ivi prevista è stata estesa anche alla disabilità.

Questa inclusione genera non poche perplessità.

È indubbio che anche la disabilità sia motivo di discriminazione ma un argomento così delicato, che attiene anche aspetti non pertinenti all’orientamento sessuale, non doveva essere trattato in questa Legge. Meritava di essere trattato in un apposita Legge in cui sarebbe stato opportuno anche far riferimento alla cosiddetta Legge Dopo di Noi.

L’introduzione in questo disegno di legge produce due effetti negativi: il primo è che non si da adeguata tutela alla disabilità (il motivo sarà spiegato più avanti nell’analisi della legge) ed il secondo, più sottile e forse dipendente dalla malizia di chi scrive, dal parallelismo che si crea tra disabilità ed omosessualità.

Sarebbe il caso di ricordare che l’omosessualità, intesa in ogni sua forma ed espressione, non è sinonimo né disabilità né di malattia come invece è stato sostenuto, inopportunamente, per anni.

L’articolo 4, corrispondente all’art. 2 bis , è rimasto identico.

L’articolo 5, ex art. 3, vede al primo comma sparire ogni riferimento alla Legge 13 Ottobre 1975, Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 Marzo 1966.

È però il terzo comma a contenere la modifica più rilevante: dapprima era previsto che il Ministero della giustizia avesse 30 (trenta) giorni di tempo per determinare le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività. Con la modifica, i giorni da trenta sono passati a 60 (sessanta).

L’articolo 6, ex art. 4, è meritevole di menzione poiché è manchevole di ogni qualsivoglia riferimento alla disabilità nel codice di procedura penale. Tale circostanza conferma il dubbio precedentemente palesato: in buona sostanza, nella valutazione della vulnerabilità non si tiene conto della disabilità della persona.

Non si comprende la ragione di una tale omissione, posto che il predetto articolo fa riferimento all’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica che, tuttavia, non hanno coincidenza con la disabilità.

L’articolo 7, ex art. 5, è stato modificato sia nella forma che nella sostanza con riferimento al 3 comma.

Si introduce, infatti, una precisazione notevole.

Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

La parte evidenziata in neretto è stata introdotta con emendamento, e ha come conseguenza che la scuola, per adottare le iniziative necessarie ad aderire, promuovere attività da svolgere nella Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia deve inserirle all’interno del piano triennale di offerta formativa, altrimenti si avrà un nulla di fatto. Si lascia quindi all’autonomia scolastica la decisione di intraprendere o meno percorsi di formazione e sensibilizzazione al tema dell’omofobia.

L’articolo 8, ex art. 6, è stato modificato introducendo l’articolo 2-ter.

L’art. 7 scorporato

Nel predetto articolo 8 si chiarisce che ogni attività che verrà posta in essere non avrà alcun aiuto economico.

Tale previsione, tuttavia, contrastava, il passato è doveroso, con le previsioni di quello che era l’articolo 7, che recava “Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno alle vittime) e stanziava quattro (4) milioni di euro a decorrre dall’anno 2020 “al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime. 

Questa indicazione è stata scorporata dalla Legge Zan e prevista in uno stanziamento di 4 milioni di euro nel bilancio dello stato a favore del Fondo per le pari opportunità (destinato a misure di contrasto all’omotransfobia) già in una norma approvata il 17 luglio (l 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere).

Il problema è che, se la legge naufragherà in Senato o la maggioranza possa saltare, questi fondi già stanziati potranno facilmente essere utilizzati per altro.

I rimanenti due articoli, 9 e 10, fanno riferimento alla raccolta di statistiche sulle discriminazioni e sulle violenze ma sparisce ogni riferimento alla copertura finanziaria.

Il compromesso raggiunto è accettabile in parte, per tutte le ragioni esposte sinora.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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