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2 anni di Legge Cirinnà: Come funzionano le Unioni Civili?

- 30/05/2018


Pochi giorni fa abbiamo festeggiato il secondo compleanno della Legge Cirinnà: una legge discussa per mesi, anni, in Parlamento, e senza dubbio una grandissima conquista per tantissimi uomini e donne d’Italia: omosessuali ed eterosessuali.

Per molto tempo infatti, le coppie di fatto, omosessuali ed eterosessuali, hanno chiesto a gran voce una tutela specifica sia perché non era loro concesso sposarsi sia perché, più semplicemente, non potevano farlo.

Lo Stato, dopo molti anni, ha cercato in qualche modo di rispondere ad una legittima richiesta di eguaglianza.

Senza voler entrare in un discorso molto complesso e caratterizzato da mille sfaccettature, e soprattutto senza voler fomentare una discussione mai cessata, occorre sottolineare che nessuno dei tre istituiti introdotti dalla Legge Cirinnà ha soddisfatto le parti in causa.

La legge Cirinnà ha riconosciuto, introdotto e disciplinato gli istituiti della convivenza di fatto, del contratto di convivenza e delle unioni civili.

I primi due istituti sono pensati per tutte le coppie, omosessuali ed eterosessuali, mentre l’istituto delle unioni civili è stato pensato per le sole coppie omosessuali, viste le obiezioni relative all’estensione dell’istituto del matrimonio. Con questo primo articolo si cerca di fornire un quadro generale e quanto più completo possibile dell’istituito delle Unioni Civili.

Come si forma una unione civile?

Una coppia maggiorenne ed omosessuale che voglia avvalersi dell’istituto delle unioni civili dovrà semplicemente recarsi presso un pubblico ufficiale, alla presenza di due testimoni, e manifestare la proprio volontà di legarsi anche innanzi alle istituzioni.

Una volta manifestata la predetta volontà, a questa nuova famiglia si applicheranno le stesse regole che disciplinano il matrimonio. Si avrà, quindi, il riconoscimento dei medesimi diritti che spettano ai coniugi di una coppia eterosessuali e si assumeranno gli stessi obblighi eccetto quello di fedeltà.

Sempre innanzi all’ufficiale di stato civile, verrà effettuata la scelta del cognome e del regime patrimoniale.

La coppia, infatti, potrà scegliere di utilizzare un cognome comune, scelto tra i propri, oppure di anteporre, o post-porre al cognome comune il proprio, e potrà scegliere tra la comunione dei beni, la separazione dei beni e l’istituto della convenzione patrimoniale.

Cosa deriva dall’Unione Civile?

Si ribadisce che i diritti e i doveri derivanti dall’unione civile sono identici, eccezion fatta per l’obbligo di fedeltà, a quelli derivanti dal matrimonio. Occorre fare, quindi, degli esempi concreti purtroppo facendo riferimento a delle situazioni limite.

Nel caso in cui una delle parti mantenga una condotta gravemente lesiva dei diritti e della dignità dell’altro, viene riconosciuta a quest’ultima la possibilità di rivolgersi ad un giudice affinché, tramite uno o più decreti, si arrivi l’emanazione di provvedimenti che tutelino e proteggano la sua persona.

Con i suddetti ordini il giudice può ordinare:

1. La cessazione della condotta pregiudizievole;
2. L’allontanamento della casata familiare;
3. Il divieto di avvicinamento;
4. Il pagamento periodico di un assegno a favore dei conviventi che, per effetto dei suddetti provvedimenti, rimangono privi di mezzi adeguati.

Ed ancora, nel caso di improvvisa malattia che determini la necessità di nominare un tutore questi potrà essere l’altra parte che ha stipulato l’unione civile.

Il procedimento di interdizione ed inabilitazione, inoltre, potrà essere attivato dall’altra parte che potrà, altresì, all’esito del procedimento, chiedere anche la revoca dall’Unione Civile.

Alla morte del partner si avrà diritto alla corresponsione dell’indennità e del trattamento di fine rapporto.

Dall’Unione Civile derivano i medesimi diritti riconosciuti ai coniugi tanto in tema di alimenti quanto in tema di successione.

Quali sono le cause che impediscono le unioni civili?

Non si può procedere all’Unione civile solo in quattro casi disciplinati dalla legge:

1. Quando una delle parti è già sposata o ha già contratto una precedente unione civile;
2. Quando una delle parti è stata interdetta per infermità mentale;
3. Quando sussistono rapporti di affinità o parentela;
4. Quando una delle parti è stata condannata definitivamente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte, se è stato disposto il rinvio a giudizio, se vi è stata una sentenza di condanna di I o II grado oppure una misura cautelare.

Sono previste cause di annullamento?

È prevista una sola ipotesi di annullamento dell’Unione Civile costituita dalle minacce riguardanti la persona o i beni dell’altra parte dell’Unione Civile. Le minacce, valide ad ottenere l’annullamento, possono essere mosse anche nei confronti di un discendente o ascendente del contraente.

Le unioni civili possono essere impugnate?

La risposta a questa domanda è sì.

L’impugnazione può essere promossa da una delle parti, dagli ascendenti prossimi, dal Pubblico Ministero e tutti coloro i quali hanno un interesse legittimo ed attuale.

L’unione può essere impugnata solo se sussistono determinate circostanze che incidono sul consenso ovvero:

1. Il consenso è stato estorto con violenza oppure determinato da timore di eccezionale gravità oppure da cause esterne alla parte;
2. Il consenso è stato dato per errore sull’identità della persona o per effetto dell’errore essenziale sulle qualità personali dell’altro contraente.

Le unioni civili possono essere sciolte?

Trattandosi di un istituto parificato al matrimonio, al pari di questi può essere sciolto ma solo in casi espressamente previsti dalle legge.

Si tratta di quattro casi:

1. Per morte o per dichiarazione di morte presunta;
2. In questi tutte le ipotesi per cui si può chiedere il divorzio ad un coniuge;
3. Per volontà dei partner manifestata davanti all’ufficiale di stato civile, la domanda di scioglimento va proposta entro tre mesi dalla data in cui tale volontà è manifestata;
4. A seguito della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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