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LA CORTE UE RICONOSCE I DIRITTI DEL CONIUGE GAY

- 05/06/2018


È una sentenza che segnerà senz’altro la storia dei diritti degli omosessuali in Europa.

In data odierna la Corte di Giustizia di Lussemburgo, con sentenza nella causa C-673/16, ha legittimato il riconoscimento dello status di coniugi per Relu Adrian Coman, di nazionalità rumena, e Robert Clabourn Hamilton, cittadino statunitense, sposati a Bruxelles nel 2010.

Relu Adrian Coman e Robert Clabourn Hamilton

Stando a questo assunto, si ufficializza la possibilità di un cittadino extraeuropeo di godere legalmente del diritto di soggiorno in territorio comunitario per un periodo anche superiore a tre mesi, pur se sposato con una persona del suo stesso sesso e abitante in una nazione che non riconosce i matrimoni tra omosessuali.

Ciò, ovviamente, in accordo con le leggi sulla libertà di circolazione europea: approfondiamo l’argomento.

Robert Clabourn Hamilton, cittadino americano, godeva di un diritto di soggiorno limitato a tre mesi perché non riconosciuto pienamente come “coniuge” di un cittadino dell’Unione, in quanto la Romania non presenta una legislazione in materia di matrimoni egualitari e riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso.

I due coniugi hanno quindi esperito davanti ai giudici rumeni un ricorso atto a riconoscere una discriminazione basata sull’orientamento sessuale nella disciplina del diritto della libera circolazione.

Court of Justice of the European Union, Luxembourg

La Corte spiega che nel raggio giuridico d’azione della direttiva sull’esercizio della libertà di circolazione la nozione di «coniuge», designando una persona unita ad un’altra da vincolo matrimoniale, è “neutra dal punto di vista del genere e può comprendere quindi il coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione“.

Pur riconoscendo la materia di Stato Civile come prerogativa della legislazione nazionale degli stati membri, la Corte specifica che il diritto dell’Unione Europea non confligge con tale competenza.

In sintesi: gli Stati Membri possono o meno prevedere nel proprio ordinamento l’allargamento dell’istituzione matrimoniale agli omosessuali ma non può ostacolare, per fini inerenti alla sola circolazione nel territorio comunitario, la concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato non-Ue legalmente coniugato ad un cittadino dell’Unione dello stesso sesso, in quanto ciò comporterebbe che “la libertà di circolazione varierebbe da uno Stato membro all’altro in funzione delle disposizioni di diritto nazionale che disciplinano il matrimonio tra persone dello stesso sesso“.

Siamo ben lontani da un’estensione del riconoscimento comunitario in tema di matrimoni egualitari – non rientra nelle prerogative dei trattati fondativi e soverchierebbe le Costituzioni nazionali che in alcuni casi sanciscono l’unione matrimoniale esclusiva tra un uomo e una donna – ma di fatto ci ritroviamo oggi a commentare una sentenza che crea un fondamentale precedente nella giurisprudenza europea per i diritti delle persone omosessuali.

Con la speranza che possano seguirne altre.

 

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Sono nato in Puglia, terra di ulivi e mare, e oggi mi divido tra la città Eterna e la città Unica che mi ha visto nascere. La scrittura per me è disciplina, bellezza e cultura, per questo nella vita revisiono testi e mi occupo di editing. Su BL Magazine coordino la linea editoriale e mi occupo di raccontare i diritti umani e i diritti lgbt+ nel mondo... e mi distraggo scrivendo di cultura e spettacolo!

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