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Come comportarsi nel caso in cui sulla nostra proprietà siano presenti dei pali o dei cavi

- 24/04/2019
cavi telefono passaggio proprietà


Questa settimana per la rubrica BL Legalità parleremo di un problema che si verifica purtroppo molto più spesso di quanto si possa immaginare.

Capita che pur avendo comprato un terreno o una casa venga chiesto da compagnie telefoniche o elettriche di poter inserire sul nostro terreno pali e cavi per la fornitura del servizio.

Capita, altresì, che questi cavi siano fin troppo vicini alle nostre abitazioni e che risultando, alle volte, privi di corrette manutenzione possano essere potenzialmente pericolosi.

Noi siamo realmente costretti a far passare questi cavi dalla nostra proprietà?

I fili ed i cavi degli impianti definiti “di pubblica utilità” possono passare, senza bisogno di alcun consenso, tanto sopra le proprietà pubbliche tanto su quelle private.

Quale è la fonte normativa da cui discende questo obbligo?

La fonte si ritrova nell’art. 1056 cc che sancisce “ Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità alle leggi in materia“.

Si tratta sostanzialmente di servitù di elettrodotto da cui discendono la possibilità di:

collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, impiantare cabine di trasformazione o di manovra necessarie all’esercizio delle condutture;

– infiggere supporti ed ancoraggi per conduttori aerei all’esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie o piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall’esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l’incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti. Di tali servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti;

– tagliare rami degli alberi che si trovano in prossimità dei conduttori aerei e che quindi possano, con caduta, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture;

– far accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e a compiere i lavori necessari;

Dall’art. 1033 cc che prevede “Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzare per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.”

servitù passaggio proprietà

Cosa succede se pur avendo un vincolo non si ottempera?

Se il proprietario si rifiuta ed non consente l’accesso alla sua proprietà ai fini, il gestore del servizio che intende installare l’impianto può agire in giudizio per far rispettare la legge.

È possibile chiedere uno spostamento?

Sì, occorre fare una distinzione tra lo spostamento richiesto dal proprietario del terreno e lo spostamento richiesto dall’ente.

Nel primo caso la Legge prevede che il proprietario può sempre fare sul suo fondo qualunque innovazione.

Se da questa deriva la rimozione o il diverso collocamento degli impianti, fili, cavi, NON deve farsi carico del pagamento di alcuna indennità.

Questo non significa che ogni spostamento possa essere richiesto ma solo che, tenuto conto delle particolari caratteristiche della servitù se il proprietario chiede lo spostamento nell’ambito di una ristrutturazione per la quale esso e’ inevitabile, con successivo ricollocamento (se per esempio devono essere spostati dei fili da una parete da riverniciare) o con collocamento altrove (se per esempio viene modificata la parte dove sono attaccati i fili e, per forza di cose, i fili devono essere interrati) il gestore deve provvedere a proprie spese.

Diversamente, se il proprietario chiede la rimozione o lo spostamento per motivi “estetici” e senza che vi sia una necessita’ concreta, o semplicemente perché la collocazione degli impianti non gli va più bene, allora il costo dei lavori grava su di lui.

Nel secondo caso ovvero per gli interventi di manutenzione, conservazione o spostamento eseguiti su iniziativa del gestore il proprietario il proprietario deve consentire accesso all’immobile/fondo, mettendosi d’accordo sui tempi e le modalità di esecuzione dei lavori. Al proprietario, salvo diverse previsioni, non va mai in questi casi addebitata alcuna spesa.


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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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