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Coronavirus: come funziona la sospensione di mutui e finanziamenti (modulo)

- 01/04/2020
coronavirus mutui sospesi


Questa settimana per la rubrica BL Legalità torneremo a parlare dei DPCM che sono stati approvati in questo momento di emergenza.

Dopo aver parlato di cosa accadrebbe nel caso si decidesse di violare le ordinanze restrittive emesse dal Governo, oggi ci concentreremo sui provvedimenti, emessi a favore dei cittadini, che prevedono la sospensione dei mutui e dei finanziamenti.

La sospensione, in realtà, è stata prevista in due diversi decreti: nel decreto legge n. 9 e nel decreto legge n. 18, mentre col decreto legge del 25 Marzo 2020, gli stessi sono stati attuati.

Il DL del 25 Marzo, infatti, prevede le modalità da seguire per ottenere la sospensione delle rate.

Attenzione: sebbene sia stata prevista una sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo di 18 mesi non tutti hanno diritto alla sospensione!

La sospensione è prevista SOLO per alcune categorie di soggetti.

Chi ha diritto alla sospensione di mutui e finanziamenti?

Il decreto n. 9 emesso il 02 Marzo 2020 aveva previsto la prima limitazione poiché specificava che avrebbero avuto diritto alla sospensione solo chi fosse stato sospeso da lavoro per almeno 30 giorni oppure chi avesse subito una riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi.

Veniva, altresì, precisato che la riduzione dello stipendio doveva essere almeno del 20%, poiché se la riduzione fosse stata inferiore allora non si sarebbe potuto accedere all’agevolazione.

Ulteriore precisazione era che la sospensione delle rate non era automaticamente pari a 18 mesi.

I 18 mesi costituivano il numero massimo di mesi in cui si poteva usufruire dell’agevolazione ma, nella pratica, la sospensione del mutuo o del finanziamento sarebbe stata pari alla durata della sospensione del lavoro o alla durata della riduzione dello stipendio.

Nel successivo decreto n. 18 del 17 Marzo 2020, denominato e conosciuto ai più come decreto legge Cura Italia, la possibilità di usufruire dell’agevolazione veniva estesa anche ai lavoratori autonomi che avessero prodotto autocertificazione.

Naturalmente, anche in questo caso, sussistono delle limitazioni: occorre che il lavoratore autonomo abbia registrato, in un trimestre successivo al 21 Febbraio 2020, un calo superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della proprietà a seguito dei provvedimenti emessi dall’Autorità nella gestione dell’emergenza Coronavirus.

Nota positiva è che non sarà necessario, in questo caso, presentare il modello ISEE.

Per quali immobili si ha diritto alla sospensione dei mutui?

Precisate le condizioni soggettive per poter accedere all’agevolazione, occorre concentrarsi su quelle che sono le condizioni oggettive richieste per ottenere la sospensione delle rate del mutuo.

  1. L’immobile deve essere dichiarato e costituire prima casa.
  2. L’immobile deve avere un valore non superiore ai 250.000,00 euro;
  3. Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

N.B. è consentito chiedere la sospensione anche se si è in ritardo MA il ritardo non deve superare i 90 giorni consecutivi.

mutuo sospeso modulo

La domanda sorge spontanea… chi garantisce la sospensione?

La garanzia verrà fornita dal Fondo di solidarietà per i mutui prima casa istituito dalla Legge 244/2007 presso il Ministero dell’Economia

Il suddetto fondo viene gestito dalla Consap Spa.

Cosa farà inoltre il Fondo?

Metterà a disposizione delle banche il 50% della quota di interessi non corrisposti durante il periodo di sospensione.

Chi pagherà il rimanente 50% degli interessi?

Questi dovranno esseri corrisposti dagli intestatari del mutuo alla fine del periodo, spalmato sulla somma restante.

Giunti a questo punto pare lecito porsi una domanda, forse la più importante.

Cosa accade alla fine del periodo di sospensione?

Le rate non corrisposte verranno versate in seguito e, pertanto, il piano di ammortamento si allungherà di un periodo pari a quello della sospensione.

Che documenti servono per poter usufruire della sospensione?

Sebbene non sia più necessario presentare il modello ISEE, occorre documentare la legittimità della richiesta.

Gli autonomi dovranno compilare, sotto la propria responsabilità, l’autocertificazione, mentre i lavoratori dipendenti e parasubordinati dovranno depositare una dichiarazione dell’azienda o del datore di lavoro che attesti la loro nuova condizione.

A chi va presentata la domanda?

Va presentata alla banca che ha erogato il mutuo o il finanziamento compilando il modello, aggiornato in data 30 Marzo, disponibile sul sito Consap, modulo ufficiale Consap. 

Al modello dovrà essere allegata la documentazione precedentemente indicata, sarà poi la Banca ad inoltra alla Consap l’istanza di sospensione.

La Consap dovrà ovviamente effettuare le necessarie verifiche e rilasciare, entro 15 giorni lavorativi, il nulla osta.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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