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Corte di Cassazione Sezione Unite: sì alla trascrizione dell’adozione da parte di due papà

- 07/04/2021


Il tema della trascrizione degli atti formati all’estero è sempre molto complesso e spigoloso soprattutto in tema di adozione same sex o di maternità surrogata.

L’argomento di grande attualità era stato portato all’attenzione della Corte di Cassazione, Sezione Unite (qui l’articolo), affinché desse una indicazione univoca sul da farsi.

Con la pronuncia n. 9006/2021,, le Sezioni Unite si sono pronunciate sul punto.

Il Caso

La pronuncia trae la sua origine dall’esame di un provvedimento giurisdizionale emesso dalla Surrogate Court dello Stato di New York che attribuiva a una coppia omosessuale lo status di genitori adottivi di un minore.

Una volta chiarito che la valutazione della conformità dell’atto alla nozione di ordine pubblico internazionale è limitata agli effetti che esso è destinato a produrre nel nostro ordinamento e appurata la diversità della fattispecie rispetto alla differente ipotesi delle pratiche di procreazione o di surrogazione, la Corte procede alla delimitazione del concetto di ordine pubblico internazionale al fine di compiere la valutazione di compatibilità o meno ad esso degli effetti dell’atto in esame.

Cosa si intende per ordine pubblico?

Nuovamente la Corte ribadisce che per ordine pubblico internazionale deve intendersi quel coacervo di principi provenienti dal diritto dell’Unione Europea, delle Convenzioni sui diritti della persona cui l’Italia ha prestato adesione e con il contributo essenziale della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti umani, oltre a quelli derivanti dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie che ne interpretano i valori.

Quali sono i principi che dovrebbero ispirare i vari Stati dell’Unione?

I principi sono quattro:

1) l’autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori (art. 2 Cost.; art. 8 Cedu);

2) il preminente interesse del minore di origine convenzionale, ma ampiamente attuato in numerose leggi interne ed in particolare nella recente riforma della filiazione (legge delega n. 219 del 2012, d.lg.s n. 153 del 2013);

3) il principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all’identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico e relazionale, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell’orientamento sessuale della coppia richiedente;

4) il principio solidaristico che è alla base della genitorialità sociale sulla base del quale la legge interna (L.n. 184 del 1983 così come modificata dalla l. n.149 del 2001 e dalla recente legge sulla continuità affettiva n. 173 del 2015) ed il diritto vivente hanno concorso a creare una pluralità di modelli di genitorialità adottiva, unificati dall’obiettivo di conservare la continuità affettiva e relazionale ove già stabilizzatasi nella relazione familiare.

L’orientamento sessuale dei genitori adottivi, quindi, rileva nel procedimento di affidamento dei minori?

La risposta emerge chiaramente dalla lettura dei predetti principi, in nessuno di essi si fa riferimento all’orientamento sessuale dei genitori e, pertanto, la Corte ricorda come sia del tutto indifferente alle ipotesi di filiazione adottiva sia l’orientamento sessuale degli adulti considerata la mancanza di riscontri scientifici sulla inidoneità genitoriale di una coppia formata da persone dello stesso sesso.

Il pensiero della Corte di Cassazione è sempre stato questo?

Sì, è la conferma più rilevante si trova proprio nella sentenza delle S.U. n. 12193 del 2019 che – pur affermando la contrarietà ai principi fondamentali che compongono l’ordine pubblico della genitorialità formatasi per effetto della gestazione per altri (o surrogazione di maternità) – limita a questo solo aspetto il contrasto, reputando il divieto interno e la sanzione penale consequenziale espressione di valori fondamentali quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione, ma esclude che sia da ricondurre a principio fondamentale dell’ordinamento l’eterosessualità della coppia nella definizione dei limiti al riconoscimento di atti stranieri relativi a status filiali.

Ne consegue che la condizione soggettiva costituita dall’eterosessualità della coppia che permane ancora all’interno del nostro ordinamento anche in relazione all’accesso all’unione matrimoniale, introduce un limite che definisce, allo stato attuale, la disciplina normativa applicabile soltanto ad alcuni istituti. Precisa, tuttavia, la Corte che tale limite non costituisce principio di ordine pubblico internazionale.

Qual’è quindi il principio cardine che può consentire la trascrizione di un atto di adozione da parte di due genitori dello stesso sesso?

Il ragionamento effettuato dalla Corte di Cassazione, sezione Unite, è veramente notevole poiché ribadisce un concetto, o meglio un principio fondamentale in tutti i procedimenti legati alla famiglia ove sia presente un minore.

Il principio prevalente è quello dell’interesse del minore nelle determinazioni che incidono sul suo diritto all’identità, alla stabilità affettiva, relazionale e familiare.

A tale principio, si affianca quello della parità di trattamento tra tutti i figli, nati all’interno e fuori del matrimonio o adottivi, che trova la sua fonte costituzionale negli artt. 3 e 31 Cost. e che è stato inverato dalla recente riforma della filiazione (L.n. 219 del 2012; d.lgs n. 154 del 2013).

Che rilievo ha l’unione matrimoniale rispetto agli interessi del minore?

Pochissimo poiché l’unione matrimoniale non identifica più, soprattutto dopo la riforma della filiazione, il modello unico (o quello ritenuto esclusivamente adeguato) per la nascita e la crescita dei figli minori, e conseguentemente deve escludersi che esso possa operare come un limite al riconoscimento degli effetti di un atto che attribuisce la genitorialità adottiva ad una coppia omo-affettiva, peraltro unita in matrimonio.

Rileva la Corte, ed è un passaggio fondamentale, che nel caso di adozioni è sbagliato parlare di genitorialità oppure far riferimento al principio che l’adozione imita la natura.

È sbagliato perché siamo innanzi a situazioni in cui i genitori naturali, che secondo il concetto di “natura” dovrebbero prendersi cura degli figli non lo hanno fatto. Il principio cui fare riferimento è quello solidaristico dell’istituto e, con riferimento al minore, al principio della realizzazione del processo di sviluppo personale e relazionale più adeguato alla sua crescita.

La conclusione della Corte di Cassazione

La Corte, dopo aver analizzato i principi predetti ed aver spiegato la funzione dell’adozione ed il nuovo concetto di famiglia, nonché il suo valore, afferma il principio secondo cui “Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”.

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash
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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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