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Diritto di visita del genitore e tutela della salute del bambino

- 08/04/2020
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In questo particolare periodo sono molte le domande connesse alla quotidianità che vengono poste agli avvocati, che attengono vari aspetti della vita.

Molte domande, in particolare, riguardano l’affidamento dei bambini sia nel caso di genitori separati/divorziati sia nel caso di genitori ex conviventi more uxorio.

In un precedente comunicato Aduc abbiamo evidenziato come, su sollecito di un cittadino, il Ministero dell’Interno avesse chiarito, anche relativamente ai figli nati da relazioni more uxorio, relativamente alle previsioni contenute nel DPCM che a tutti i genitori deve essere garantito il diritto di visita ed il libero esercizio della bi-genitorialità.

I DPCM da subito avevano chiarito che il diritto di visita sarebbe stato garantito e successivamente nelle autocertificazioni, ad ulteriore chiarimento, è stato inserito, tra le motivazioni dello spostamento, “gli obblighi di affidamento dei minori.

Questa previsione ha un duplice effetto positivo.

Da una parte si garantisce ai bambini di non subire un’ulteriore limitazione e compromissione della propria vita grazie alla possibilità di mantenere i rapporti con ambo i genitori ,e dall’altra si impedisce a genitori poco responsabili di utilizzare questa emergenza come un’arma.

Purtroppo nella materia famiglia, ove il buon senso dovrebbe fare da padrone, molte volte questo manca totalmente e capita, molto più di quanto si pensi, che i bambini vengano utilizzati per sfogare la rabbia nei confronti dell’ex partner.

Accade così che, per ripicca o altro motivo comunque non giustificabile, un genitore impedisca, limiti o renda estremamente complicato all’altro genitore, non collocatario prevalente, l’esercizio del diritto di visita.

Tramite i citati DPCM e relativi chiarimenti questo pericolo è stato scongiurato.

Sussiste, tuttavia, un ulteriore pericolo che è stato valutato dalla Giurisprudenza ma non dal Legislatore.

Diritto alla salute del bambino e diritto di visita

Successivamente alla pubblicazione dei DPCM, infatti, sono state emesse diverse sentenze, in realtà contrastanti tra loro, ove il diritto alla salute del bambino viene considerato preminente rispetto al diritto di visita del genitore, e pertanto questo non viene ad essere garantito.

Come facilmente deducibile ed intuibile, queste sentenze hanno generato un giusto timore e sono state accolte in maniera molto diversa dai vari operatori della Giustizia. Alcuni le approvano mentre altri le criticano.

Per quanto concerne l’opinione di chi scrive, queste sentenze possono essere giuste solo laddove vi sia, anche per i motivi esposti in precedenza, un reale pericolo per il minore, altrimenti si rischia di recare un danno ben maggiore rispetto a quello che si vuole evitare e che molte volte è solo presunto.

Cercando di essere più chiara, se entrambi i genitori rispettano le previsioni dei DPCM evitando inutili uscite, rispettando le norme igieniche e le distanze di sicurezza, perché il diritto di visita dovrebbe essere compromesso? Perché si deve creare un ulteriore trauma ad un bambino che ha già vista stravolta la propria esistenza?

In questi casi, sempre a parere di chi scrive, il diritto preminente è quello di visita.

Nel caso in cui, invece, uno dei genitori non rispetti le predette previsioni, di fatto espone anche il figlio, nonché l’altro genitore, ad un grave rischio per la propria salute.

In questo caso è più che evidente come il diritto preminente debba essere quello della tutela della salute del minore. Il diritto di visita non può prevalere sul diritto del bambino ad essere sano.

Non può essere garantito questo diritto a chi porta un bambino in giro, anche solo a fare una passeggiata, quando le attuali previsioni lo vietano né può essere garantito a chi frequenta anche terze persone e poi rimane  a stretto contatto col minore.

Due precisazioni prima di concludere.

La prima: non basta affermare che un genitore non rispetti le previsioni del DPCM per limitare il diritto di visita.

Occorre poi avere la possibilità di provare le proprie affermazioni al fine, anche e non solo, di evitare di incorrere in una successiva denuncia per diffamazione, ingiuria, calunnia o mancato rispetto di un provvedimento del giudice.

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La circolare del Viminale sulla passeggiata: si può fare o non si può fare?

La seconda la circolare del Viminale, a differenza delle varie interpretazioni che sono state date, non consente di portare liberamente i bambini a fare una passeggiata. La previsione è ben diversa e forse, proprio in virtù della tutela della salute del bambino, sarebbe opportuno comprenderla correttamente.

La circolare dice “un solo genitore può camminare con i figli minori in prossimità della propria abitazione o spostarsi insieme a loro in situazioni di necessità o per motivi di salute“. Quindi. i bambini possono passeggiare vicino casa, SENZA ALCUN INCONTRO con altre persone, accompagnato da un solo genitore.

Il bambino, invece, potrà accompagnare il genitore, per esempio, a fare la spesa, o altri spostamenti brevi, solo in caso di necessità. Sarà poi una valutazione del genitore se sia opportuno o meno fare questa passeggiata.

Conclusioni

In conclusione, il diritto di visita è sempre garantito anche se il minore è nato da una relazione more uxorio.

Il diritto di visita deve essere sacrificato in favore del diritto alla tutela della salute del bambino quando si hanno prove effettive che il genitore con la propria condotta non rispetta le regole del DPCM.

In questo caso comunque occorrerà, in caso di mancato accordo tra i genitori, ricorrere al Tribunale affinché questi, tenuto conto del caso concreta, decida quale tra il diritto di visita e il diritto alla tutela della salute del bambino sia preminente sull’altro.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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