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Il Decreto Sicurezza Bis di Matteo Salvini: orgoglio o vergogna? L’analisi punto per punto

- 04/09/2019


Il Decreto Sicurezza Bis, sebbene molti non ne conoscano il contenuto, è stato tra gli argomenti che maggiormente hanno tenuto banco in questa estate per gli effetti che le disposizioni contenute avrebbero avuto sulla gestione del fenomeno dell’immigrazione.

Sicuramente il decreto punta molto sull’immigrazione, ma ricondurre il suo contenuto solo a questo sarebbe sbagliato.

Il Decreto Sicurezza Bis: il contenuto e le ragioni di urgenza

Sono sostanzialmente tre gli argomenti trattati: immigrazione unitamente all’ordine e alla sicurezza pubblica, il potenziamento dell’azione amministrativa in tema di politiche di sicurezza e il contrasto alla violenza nel corso delle manifestazioni sportive.

Le intenzioni parrebbero delle migliori ma… perché fenomeni così importanti ed incidenti sono stati regolamentati in un decreto legge? Non sarebbe stato meglio affidare queste tematiche al dibattito parlamentare? Questo avrebbe comportato una gestazione più lunga, ma se si fosse arrivati ad una Legge, questa avrebbe tenuto in considerazioni tutte le varie opinioni e soprattutto si sarebbe evitata la disapplicazione, ad opera dei Tribunali, delle norme ivi contenute.

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La camera dei deputati approva il Decreto Sicurezza Bis lo scorso 27 luglio

Il ricorso al decreto legge è stato giustificato, non saprei che altro termine usare, alla luce di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza.

Non avendo compreso quali fossero queste ragioni sono andata a vedere il preambolo del suddetto decreto e… ancora non ho capito!

Si legge, infatti, che il ricorso al decreto legge è stato reso necessario per “contrastare prassi elusive della normativa internazionale e delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, attribuite dall’ordinamento vigente al Ministro dell’Interno”; “rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all’immigrazione clandestina”; “potenziare l’efficacia delle disposizioni in materia di rimpatri”.

Eppure, dati alla mano, gli sbarchi non erano aumentati e di fatto, mentre le navi più grandi (appartenenti alle ONG) venivano bloccate, diverse imbarcazioni di piccole dimensioni facevano comunque il loro ingresso nei porti, né vi è mai stata una grande organizzazione in tema di rimpatri poiché, per quanto sul punto la Legge sulla carta sia efficiente e risolutiva, la sua applicazione in base al numero di forze dell’ordine e alle coperture economiche è sostanzialmente impossibile (si è solo all’1% dei 600.000 rimpatri promessi dall’ex Ministro Salvini, come da fonti del Viminale riportati dal Sole 24 Ore).

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Piccole imbarcazioni con migranti a bordo.

Ed ancora ammettendo, ob torto collo, che per la materia dell’immigrazione la ragione di urgenza fosse giustificata, si potrebbe dire lo stesso per la violenza nel corso delle manifestazioni sportive? Era necessario per rafforzare le politiche di sicurezza?

Alla luce dei dati in possesso del Viminale, citati in questo link, sembrava che vi fosse una diminuzione dei reati che in genere destano allarme (oltre alla già citata diminuzione degli sbarchi).

Questa approvazione basata su fattori smentiti dallo stesso Viminale gettano un’ombra sulla costituzionalità di questo decreto.

Decreto Sicurezza Bis: immigrazione

Il Ministro dell’Interno, informato ma non sentito il Presidente del Consiglio, ha il potere di emanare provvedimenti volti a vietare o limitare l’ingresso, il transito o la permanenza nelle acque territoriali di navi laddove ricorrano due ordini di presupposti alternativi:
i) “motivi di ordine e sicurezza pubblica”
ii) concretizzazione delle condizioni di cui all’art. 19, comma 2, lett. g) della Convenzione di Montego Bay, norma che a sua volta individua, quale ipotesi di passaggio non inoffensivo (o “pregiudizievole”) di nave straniera nelle acque territoriali, il caso in cui tale nave effettui “il carico o lo scarico di […] persone in violazione delle leggi di immigrazione vigenti nello Stato costiero

Solo un soggetto malizioso potrà notare come, stranamente, la formulazione di questo articoli richiami, o evochi, i contenuti delle direttive, sempre emanate dal Ministero dell’Interno, nell’ambito della politica dei porti chiusi.

Partendo dal presupposto che la citata politica è stata contestata anche dall’Unesco, e che sono stati sollevati numerosi profili di incostituzionalità, appare del tutto evidente che le medesime contestazioni potranno essere mosse anche a questo decreto.

L’articolo due del decreto prevede sanzioni specifiche a carico dei trasgressori dei divieti di ingresso, transito e sosta che rischierebbero un’accusa per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.

Gli ulteriori articoli sono volti a spiegare le cause di esonero e le competenze distrettuali.

Decreto Sicurezza Bis: ordine pubblico

Vengono inasprite le pene per chi “utilizza caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in occasione di manifestazioni”.

Viene introdotta una nuova fattispecie delittuosa, punita con la reclusione da uno a quattro anni, nei confronti di “chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere.

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Il Decreto Sicurezza Bis contiene nuove norme sulla gestione dell’ordine pubblico.

Sono previste, altresì, delle modifiche al codice penale finalizzate ad inasprire il trattamento sanzionatorio di fatti già previsti come reato allorché siano commessi nel contesto di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Decreto Sicurezza Bis: potenziamento delle politiche di sicurezza

Su questo punto in realtà si prevede ben poco, se non la previsione di misure straordinarie per l’eliminazione dell’arretrato relativo all’esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive” e la Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione di dati personali e intercettazioni”.

Decreto Sicurezza Bis: violenza nel corso di manifestazioni sportive

Sono previste una serie di modifiche alla Legge 401/1989 che prevede una riscrittura della disciplina dei DASPO (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive), con previsione di aumento della durata dei divieti e delle prescrizioni, nonché dalla facoltà per il questore di applicare, congiuntamente, anche le misure di prevenzione.

Il DASPO, inoltre, verrà esteso ai casi di reati di violenza e resistenza di cui agli articoli 336, 337 c.p., nonché quello di lesioni personali vengano commessi nei confronti degli arbitri e dei loro assistenti.

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Viene modificato l’art. 77 del codice antimafia poiché le ipotesi di fermo al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 84 cpp vengono estese a “coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive”.

È introdotta l’aggravante di aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni”.

Viene, inoltre, ritoccata la configurazione dell’illecito amministrativo definito bagarinaggio”.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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