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Processo di Norimberga: le dieci criticità e tutti i limiti di una dolorosa pagina di storia

- 27/01/2020
tribunale di norimberga


Per non dimenticare un passato che sembra sempre più attuale anche a causa delle continue persecuzioni e violenze rivolte alle stesse persone che furono vittime incolpevoli sotto il regime nazista e fascista, anche la rubrica BL legalità oggi affronta, con un articolo speciale, il tema della memoria parlando del Processo di Norimberga.

Processo di Norimberga che, tuttavia, non verrà analizzato da un punto di vista storico ma più da un punto di vista giuridico sollevando obiezioni su come lo stesso sia stato oggetto di diverse critiche e come si sarebbe potuto e dovuto fare di più.

processo norimberga
Il Palazzo di Giustizia di Norimberga

Criticità #1: solo 185 persone condannate

La prima criticità, che esula da un piano prettamente giuridico, è che nei tredici (13) processi che si svolsero a Norimberga, di cui purtroppo se ne rammenta solo uno, furono condannate complessivamente centoottantacinque (185) persone.

I numeri fanno impressione, ma pensiamoci bene.

Anni di guerra, di sofferenza, numerosi campi di concentramento, non solo quelli più conosciuti, stermini ed uccisioni di massa perpetrate da un intero popolo e dai suoi alleati e solo centottantacinque (185) imputati e condannati?

Questi i capi di accusa contro gli incriminati:
  1. cospirazione per commettere crimini contro la pace,
  2. aver pianificato, iniziato e intrapreso delle guerre d’aggressione,
  3. crimini di guerra,
  4. crimini contro l’umanità.

Alla fine furono emesse le seguenti sentenze:
  12 condanne a morte
  3 ergastoli
  4 condanne a 10, 15 o 20 anni di carcere
  3 assoluzioni

Negli altri 12 processi contro medici e giuristi, membri della polizia e della SS, capi industriali, ministri e alti funzionari dello stato nazista con complessivamente 185 accusati, le sentenze furono: 24 condanne a morte, 20 ergastoli, 98 condanne da 18 mesi a 25 anni di carcere, 35 assoluzioni.

Occorre precisare che già prima della II Guerra Mondiale venne stabilito che sarebbe stato necessario creare un apposito Tribunale che giudicasse e punisse i colpevoli, anche se sarebbe più opportuno dire i colpevoli perdenti.

Con questo intento si voleva evitare che si ripetesse nel futuro il fallimento del Processo di Lipsia, e così in data 13 Gennaio 1942 gli Alleati fissarono un obiettivo bellico che doveva avere carattere prevalente: la punizione giudiziaria dei capi nazisti.

Fu così che in data 8 Agosto 1945 USA, Inghilterra, Francia e Russia sottoscrissero l’Accordo di Londra, e all’articolo 1 crearono il Tribunale Militare Internazionale di Norimberga per processare e punire i maggiori criminali di guerra.

Perché fu scelta proprio Norimberga?

Molti dicono che la scelta dipendesse dal fatto che in altre città, come ad esempio Berlino, non fossero sussistenti strutture in grado di accogliere un processo di tale dimensioni, e che quelle poche presenti non erano comunque munite di carceri.

In realtà Norimberga era stata la sede delle grandi adunanze del partito nazista, il luogo ove erano stati celebrati congressi ma ancora peggio proprio a Norimberga, in data 15 Settembre 1935, era stata emanata la Legge fondamentale per la protezione del sangue e dell’onore tedesco.

Criticità #2: i giudici

Questo rappresenta la seconda criticità. I giudici designati, al fine di comporre il collegio, appartenevano tutti alle nazionalità vincitrici, e nessuno di loro alla quelle dei vinti.

Sarebbe stato opportuno che, invece, anche un giudice tedesco fosse presente e questo per dare maggiore forza al processo, e per evitare l’attuale critica che fosse un processo dei vincitori, quindi spettacolo e non giustizia.

Ancora peggio fu che nemmeno i paesi neutrali furono coinvolti e se, forse, per qualcuno fosse comprensibile la mancata designazione di un giudice tedesco, sicuramente privo di giustificazione è non aver designato un giudice appartenente ad un paese neutrale.

corte processo norimberga
La Corte del Processo di Norimberga (da: Internazionale)

Criticità #3: gli alleati mai giudicati

Altro aspetto, che rappresenta la terza criticità, è costituita dal fatto che nessun soldato o commando alleato fu giudicato dal Tribunale.

Questa può sembrare cosa da poco solo se non si tiene conto che le stesse nazioni che avevano sottoscritto l’Accordo di Londra col fine di punire i criminali di guerra, per punire i crimini contro la pace, i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità avevano indiscriminatamente bombardato Dresda, Hiroshima e Nagasaki.

Sicuramente non a Norimberga ma sarebbe stato giusto, e non soltanto opportuno, che anche questi atti venissero puniti.

Criticità #4: non esistevano leggi per punire i crimini nazisti

La quarta criticità deriva dal fatto che gli atti compiuti dai nazisti non erano mai stati previsti, non esistevano Leggi che in qualche modo potevano punire degli atti così efferenti. Nessuno degli orrori perpetrati dai nazisti era mai stato contemplato in una legislazione.

Fu così gli Alleati, senza coinvolgere alcun altro Stato, a decidere che, nell’art. 2 dell’Accordo di Londra, fossero Giudici sulla base di leggi da loro stessi create.

Fu così deciso che il Tribunale sarebbe stato competente per giudicare i delitti contro la pace, i delitti di guerra ed i delitti contro l’umanità.

Memori, tuttavia, di quanto accaduto a Lipsia e delle giustificazioni che più volte erano state udite nel corso della guerra da parte di tedeschi catturati fu previsto, all’art. 8 del citato accordo, che “il fatto che un imputato abbia agito in ossequio ad ordini del proprio governo o di un proprio superiore non libererà l’imputato medesimo dalla responsabilità penale ma potrò costituire attenuante all’atto della comminazione delle pene che il Tribunale riterrò di infliggere all’imputato medesimo”.

Ed, infatti tutti gli imputati tedeschi, di fronte alle accuse mosse, proclamarono la loro innocenza e lo fecero nel modo più squallido possibile. Non negarono mai di aver commesso i crimini ma dissero di non poter essere considerati colpevoli poiché avevano obbedito ad ordini che erano, peraltro, perfettamente legittimi; loro erano solo dei semplici funzionari statali che avevano rispettato le Leggi.

Peccato che mai nessuno di loro dimostrò il benché minimo pentimento.

Ebbene si gli alleati non avevano previsto che molti avrebbero contestato, ed alcuni lo contestano ancora, che le accuse mosse non avrebbero potuto essere contestate perché all’epoca dei fatti non esisteva la Legge che considerasse quelle condotte delitti.

Il maggior sostenitore di questa tesi fu l’Avv. Otto Stahmes, difensore di Goring, che più e più volte reiterò questa obiezione basata sul principio nullum crimen, nulla poena sine Lege Praevia

che può essere tradotto, in maniera semplicistica, nessun reato, nessuna pena senza Legge.

L’eccezione, respinta la prima volta in data 21 Novembre, venne rigettata con questa motivazione “ di fronte all’incitazione all’odio razziale, alla soppressione dei malati di mente, allo sterminio degli zingari, polacchi, slavi, ebrei, la legittimità del tribunale si fondava non solo su un accordo ma su ciò che era profondamente sentito in quel momento storico, come senso della giustizia e della legalità”.

Orbene questa risposta, seppure perfettamente logica, presenta altre due criticità.

Criticità #5 e #6: vittime incomplete e ordini infondati

La prima, ovvero la quinta criticità è legata al fatto che l’elenco delle vittime è incompleto, Molte di più furono le vittime fra loro vi erano gli omosessuali, tutti i malati, le lesbiche, gli oppositori politici.

La seconda, ovvero la sesta criticità sta nel fatto che vi fosse una motivazione ben più solida che avrebbe potuto essere opposta, ovvero che i codici penali e militari dei vari paesi, compresa la Germania, non erano mai stati abrogati.

In tutti i codici era chiaramente scritto che agli ordini manifestamente infondati non si doveva obbedire.

Ma vi è di più.

Hitler, infatti, non aveva mai abrogato il paragrafo 48 del codice militare tedesco che stabiliva “ il fatto che la persona abbia ritenuto di dover obbedire alla sua coscienza o ai precetti della sua religione non esclude che una azione o un’omissione possa essere punita”.

Vi sono poi altre tre criticità che riguardano propri le tipologie di delitti che avrebbero dovuto essere perseguiti.

norimberga
Imputati del processo di Norimberga. Fu la prima occasione in cui, in un tribunale, si usarono gli auricolari per la traduzione.

Criticità #7: quali differenze tra gli atti di guerra?

Si parla di delitti /crimini contro la pace, settima criticità, la definizione è vaga, confusa e soprattutto non consente di rispondere ad una domanda che tutti si potrebbero porre: esiste una differenza tra guerre? Esiste una guerra che consente di non giudicare i suoi partecipanti e di non accusarli ?

Purtroppo, vista la mancata celebrazione di un processo per i crimini commessi a Hiroshima, Nagasaki, Desdra o Pearl Harbour porta alla terrificante conclusione che esiste una differenza anche tra le guerre.

Criticità #8: la preesistente Convenzione dell’Aja

Ed ancora si parla di crimini di guerra, ottava criticità, questi crimini erano già previsti dal diritto internazionale, IV Convenzione dell’Aja del 18 Ottobre 1907 e Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati di guerra del 27 Luglio 1929.

Il Tribunale, pertanto, avrebbe comunque potuto giudicare chi si era macchiato di quelle terribile atrocità senza esporsi, come invece accadde ed accade, ad una serie di critiche più o meno fondate.

Relativamente, infine, ai crimini contro l’unanimità si ritiene doveroso precisare che fu proprio la scoperta delle reali dimensioni della Shoah che portò alla creazione di questa definizione.

Furono considerati crimini contro l’umanità per via della loro gravità, per la loro commissione su larga scala e non fatti isolati, singoli comportamenti. Furono atti massicci, sistematici contro il popolo, contro i civili.

Purtroppo proprio questa definizione ha portato a due ulteriori criticità.

Criticità #9 e #10: l’azione limitata del Tribunale di Norimberga

La nona criticità costituita dal fatto che proprio la definizione ha impedito al Tribunale di poter dichiarare tutti i crimini commessi prima del 01 Settembre 1939, primo giorno di guerra crimini contro l’umanità.

La decima criticità fu che, nonostante la creazione di questa categoria, per crimini contro l’umanità furono condannati solo due imputati: Julius Streicher, che fu condannato a morte per impiccagione e Baldur vor Shirach che fu condannato a vent’anni di reclusione.

Vi sarebbe molto altro da dire ma credo che questi punti siano suffcienti per comprendere che molto altro doveva essere fatto.

Non si può certo sostenere che i processi di Norimberga non abbiano avuto efficacia, ma si può affermare con rammarico che una diversa concezione ed attenzione avrebbe sicuramente portato ad un risultato diverso anche nel futuro.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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