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La legittimità delle registrazioni senza l’assenso degli altri partecipanti.

- 03/11/2021


A cura di Sara Astorino

Molto spesso accade nel corso di una conversazione, non solo tra cliente ed Avvocato, sentire pronunciare la frase, o consigliare, di registrare le conversazioni.

Sulla legittimità di queste registrazioni, ovviamente eseguite senza avvertire le altre persone, si è molto discusso e per tantissimo tempo le registrazioni, non precedentemente autorizzate, sono state considerate illegittime e, pertanto, non potevano essere utilizzate nei successivi procedimenti, penali o civili che fossero.

La decisione della Corte di Cassazione.

La Cassazione, tuttavia, più volte chiamata a decidere sul punto è arrivata, infine, ad affermare, che “chi parla in presenza di altre persone accetta il rischio di essere registrato”.

Sarebbe, tuttavia, errato pensare che la registrazione effettuata potrebbe essere legittimamente e liberamente divulgata anche perché, se così fosse, il famoso diritto alla privacy non avrebbe diritto di esistere.

Questo cosa comporta?

L’audio, che può essere registrato, non può, salvo caso specifici, essere divulgato a terzi.

Quando l’audio può essere divulgato?

In un solo caso ovvero quando la divulgazione ha la funzione di tutelare i propri diritti e quando vengono ad essere rispettati i limiti previsti dalla Legge.

Quali sono i limiti previsti dalla Legge?

Chi registra deve essere sempre presente al momento della conversazione, anche se non proferisce parola.

Le registrazioni possono essere effettuate solo nei luoghi pubblici mai in casa di altri oppure negli uffici privati, negli studi professionali, nella macchina di altre persone.

Quale valore viene riconosciuto alla registrazione?

Può essere utilizzata, come già detto, come prova in qualsiasi procedimento che sia civile o penale.

Questo non significa che la prova sarà per forza determinante posto che il Giudice dovrà sempre decidere alla luce delle contestazioni avversarie anche e sopratutto in punto di attendibilità.

Esempi pratici di utilizzo delle registrazioni.

Il caso del dipendente.

Il dipendente può registrare le conversazioni avute con il proprio capo o coi propri colleghi se agisce per tutelare i propri diritti.

Il riferimento al mobbing o alle molestie sessuali è chiaro ed inconfutabile.

Il caso del coniuge.

Precisato che non potrà essere lasciato il registratore acceso quando si esce sperando di cogliere in fragrante il proprio coniuge su potrà registrare la conversazione in cui il proprio coniuge ammetterà la violazione dei doveri coniugali.

Il caso delle interrogazioni.

Tra tutte le ipotesi questa è forse la più borderline posto che l’interrogazione, o sessione di esame, potrà essere registrata solo se l’alunno è vittima di un accanimento da parte del docente.

Il caso dei colloqui professori-genitori.

Anche in questo caso la conversazione potrà essere registrata ed utilizzata solo se dalla stessa emerge un atteggiamento vessatorio nei confronti del minore determinato anche, ma non solo, da acredine con i genitori dello stesso.

Riassumendo: è sempre lecito registrare una conversazione a patto che si sia in luogo pubblico e sempre presenti ma è vietato procedere alla divulgazione della conversazione registrata se non nei procedimenti, civili o penali o adr, finalizzati alla tutela dei propri diritti.




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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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