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Vuoi sposarti in seconde nozze? Serve test di gravidanza negativo!

- 23/06/2021
test di gravidanza negativo


Oggi narriamo la vicenda realmente accaduta, e in realtà ancora in corso, di una coppia.

Giorgia e Simone sono una coppia che ha deciso di sposarsi. Entrambi sono divorziati, ma questo non ha impedito loro di formare una nuova famiglia, di decidere di sposarsi e di individuare una location diversa da quelle consuete.

Il loro matrimonio si svolgerà in Grecia.

Sia Giorgia che Simone sono consapevoli che sposandosi all’estero avrebbero dovuto affrontare un iter del tutto diverso da quello precedentemente affrontato.

Sono anche consapevoli che sarà richiesto un certificato che in Italia non esiste e che non ha un equivalente: il certificato di capacità matrimoniale in formato internazionale.

Ebbene, qui la storia di Giorgia e Simone prende una piega assurda, illogica e che ancora deve risolversi.

Accade che Simone, infatti, pur essendo divorziato, non ha alcun problema a chiedere ed ottenere il certificato di capacità matrimoniale. A Giorgia, invece, viene chiesto il deposito di una certificazione medica che attesti di non avere una gravidanza in corso.

Si chiede a Giorgia, che ricordiamo è divorziata proprio come Simone, un certificato che attesti che la stessa non aspetti un figlio dall’ex marito.

La richiesta, ovviamente, lascia sgomenti.

Tante sono le domande e le considerazioni che affollano la mente ma la consapevolezza, ahimè!, è solo una: in assenza di questo certificato medico, che attesti che Giorgia non aspetta un figlio, non ci sarà alcun matrimonio!!!

Giorgia, quindi, per quanto in disaccordo e per quanto costernata si reca a fare le analisi del sangue affinché il proprio medico possa attestare che la stessa non sia in stato interessante.

Perché questa richiesta? Questa è la prima domanda che Giorgia pone.

La risposta lascia interdetti.

Si richiede questo certificato sula base di quanto disposto dall’articolo 89 del codice civile italiano. Conosciuta la risposta, da Avvocato ho sgranato gli occhi.

Non può essere questa la ragione e per tre motivi.

  • Il primo motivo è che l’articolo 89 cc contempla l’ipotesi del lutto vedovile. Si tratta di una vecchia disposizione del nostro codice che istituiva per le vedove un divieto temporaneo di sposarsi affinché si potesse accertare che la vedova non fosse incinta del de cuius prima di sposarsi nuovamente.
  • Il secondo motivo è che, a seguito prima dell’approvazione della Legge sul divorzio e poi della riforma della disciplina attinente la famiglia, i termini previsti dall’art. 89 cc non sono applicabili ai divorziati.
  • Il terzo motivo è che per superare le previsioni contenute dall’art. 89 cc non basta semplicemente un certificato che attesti che Giorgia non aspetti un figlio, per sposarsi è necessario un provvedimento emesso dal Tribunale.

Andiamo con ordine per comprendere come vi sia un errata interpretazione della Legge.

sposi in grecia test di gravidanza
Coppia di sposi nel mare della Grecia. Photo by Paul Gilmore on Unsplash

Cosa prevede l’articolo 89 codice civile?

La nuova formulazione dell’articolo 89 codice civile, infatti, prevede “Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, n. 2, lettere b) ed f), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta la sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto dell’articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.”

Proprio l’articolo citato per fondare la richiesta del certificato medico espone ed indica in quali casi la previsione non si applica.

Controllando la Legge 898/70, ovvero la Legge sul divorzio, con espresso riferimento all’articolo 3, n. 2, lett. B scopriamo che a Giorgia una tale richiesta NON POTEVA E NON DOVEVA ESSERE FATTA.

Cosa prevede l’art. 3, n. 2, lett. B della Legge n. 898/70?

Espressamente prevede che “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: 2) nei casi in cui: a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.”

Una semplice lettura delle due norme consente, anche a chi non si intende di diritto, di comprendere che rientrando Giorgia nei casi previsti dall’art. 3, n. 2, lett. B della Legge 898/70 non possono essere alla stessa applicate le previsioni dell’art. 89 cc.

Siamo innanzi ad un palese caso di esclusione previsto dallo stesso articolo indicato come generatore dell’obbligo.

Infine occorre porsi alcune domande.

La prima: posto che l’art. 89 cc prevede anche la necessaria autorizzazione del Tribunale per essere esonerati dal rispetto del divieto temporaneo, perché a Giorgia è stato chiesto il certificato medico?

La seconda: se Giorgia fosse stata incinta, quali e quante analisi sarebbe stata costretta a fare per poter provare che il feto/ bimbo era del suo futuro marito?

La terza: non si sta violando la privacy di Giorgia?

La quarta sul sito dell’Ambasciata Italiana ad Atene non dovrebbe essere presente una tale informazione?https://ambatene.esteri.it/ambasciata_atene/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/stato-civile.html

Possiamo solo sperare che Giorgia e Simone possano avere il matrimonio che desiderano ma di sicuro questo è già diventato indimenticabile.

P.s. la storia è vera e siamo stati autorizzati a pubblicarla, ma per ragioni di Privacy i nomi dei protagonisti ed altri dati sensibili sono stati volutamente occultati.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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