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Corte Europea, una sentenza prende posizione contro la discriminazione lgbt+

- 24/06/2020


Nel mese del pride vogliamo parlare di una sentenza, risalente all’Aprile 2020, che costituisce un altro passo in avanti nella battaglia contro le discriminazioni bastate sull’orientamento sessuale.

Parlare di questa sentenza assume particolare importanza non solo perché al momento, in Italia, si sta discutendo della Legge sull’Omotransfobia, ma anche perché su youtube ci si può imbattere in filmati, che vivamente suggeriamo di segnalare, in cui questa Legge viene descritta in maniera difforme dalla realtà, creando con ciò ulteriore confusione e alimentando la discriminazione.

Occorre domandarsi: perché questa sentenza è cosi importante da essere menzionata?

La risposta emergerà in tutta la sua forza e la sua chiarezza leggendo il dispositivo della stessa.

Cosa dice la sentenza della causa C-507/18

La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa  C-507/18 in data 23 Aprile 2020 ha stabilito che “Le dichiarazioni omofobe costituiscono una discriminazione in materia di occupazione e di lavoro se pronunciate da chi esercita, o può essere percepito come capace di esercitare, un’influenza determinante sulla politica di assunzioni di un datore di lavoro. In un simile caso, il diritto nazionale può prevedere che un’associazione sia legittimata ad agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni, anche se un individuo leso non è identificabile”.

La portata di questa previsione è enorme soprattutto sotto due profili.

Il primo è costituito da un’analisi del diritto di esprimere la propria opinione e pensiero ovvero questo diritto esiste e non può essere limitato ma non autorizza ad affermare liberamente, senza conseguenze, tutto ciò che il soggetto ritiene veritiero.

Il secondo, che a parere di chi scrive è più rilevante, è che, innanzi ad affermazioni denigratorie discriminatorie, ad agire può essere non solo il soggetto destinatario ma anche le associazioni, senza che il soggetto destinatario sia individuato o individuabile.

Cosa era successo?

Nel corso di una trasmissione televisiva, una persona affermava che avrebbe assunto o si sarebbe avvalso, all’interno della propria impresa, della collaborazione di persone aventi solo un determinato orientamento sessuale (eterosessuale).

Sebbene al momento della dichiarazione non erano in corso le procedure per l’assunzione di nuovo personale, a parere della Corte vi è stata comunque la violazione della direttiva 2000/78 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Venuta a conoscenza della suddetta affermazione un’associazione di avvocati che difende in giudizio i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender o intersessuate (LGBTI), ha convenuto in giudizio colui che aveva pronunciato la frase al fine di ottenere un risarcimento.

Il ricorso veniva accolto tanto in primo grado quanto in appello.

Veniva promosso, pertanto, dalla parte soccombente ricorso innanzi alla Corte Suprema di Cassazione che, in via pregiudiziale, si rivolgeva alla Corte di giustizia per chiedere chiarimenti  sull’interpretazione della nozione di «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro» contenuta nella direttiva «antidiscriminazioni».

La Corte di Giustizia, relativamente al diritto di parola o espressione, ha chiarito che la libertà d’espressione non è un diritto assoluto e il suo esercizio può incontrare limitazioni, a condizione che queste siano previste per legge e rispettino il contenuto essenziale di tale diritto nonché il principio di proporzionalità.

Ed ancora, la Corte ha giudicato che la direttiva «antidiscriminazioni» autorizzi, legittimi un’associazione, la cui finalità statutaria consista nel difendere in giudizio le persone aventi un determinato orientamento sessuale e, nel promuovere la cultura e il rispetto dei diritti di tale categoria di persone, è  automaticamente legittimata ad  “avviare un procedimento giurisdizionale inteso a far rispettare gli obblighi risultanti dalla direttiva e, eventualmente, ad ottenere il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino fatti idonei a costituire una discriminazione, ai sensi della direttiva in parola, nei confronti della citata categoria di persone e non sia identificabile una persona lesa”.

Appare evidente l’importanza di una tale decisione sia per i motivi sopraesposti ma anche per il precedente fondamentale che crea.

Le associazione, il cui statuto lo consenta, possono, tenuto conto delle singole direttive, agire anche autonomamente ovvero senza dover rappresentare il soggetto leso, per richiedere il risarcimento del danno.

Su tema della discriminazione delle persone lgbt+sul lavoro si è espressa anche la Corte Suprema degli Stati Uniti con una storica sentenza.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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