1.242 views 4 min 0 Comment

Diritto di movimento: tutelato al tempo del Covid?

- 09/12/2020


Questa settimana parleremo del diritto di movimento, previsto dall’art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e cercheremo di comprendere in che modo subisce gli effetti dell’attuale emergenza sanitaria.

L’art. 13 della dichiarazione universale espressamente prevede “Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.”

Il testo dell’articolo, nella sua semplicità, racchiude un principio di fondamentale importanza quello della libertà che deve essere inteso ed interpretato nel senso più ampio del termine.

Ogni essere umano è libero.

Una delle forme della libertà, forse tra le più importanti, è quella di movimento.

Questa precisazione trova la sua conferma nell’articolo 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici che ulteriormente stabilisce e chiarisce che la libertà dentro uno stato è dello “individuo che vi si trovi legalmente”, e che tale diritto non può essere oggetto di restrizioni tranne che quelle che, previste dalla legge e compatibilmente con tutti gli altri diritti fondamentali, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche.

La precisazione, contenuta nell’articolo 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, consente di trovare una risposta univoca ad una domanda che sorge spontanea stante le limitazioni contenute nei DPCM emanati dal Governo.

In molti si sono chiesti; è possibile, oltre che giusto, che la libertà di movimento di un individuo sia limitata? È possibile che, come accadrà per le giornate del 25 e 26 Dicembre e 01 Gennaio, sia esclusa?

La risposta, semplicemente da un punto di vista legale, è sì.

Legalmente, in virtù della necessità di salute e anche di proteggere la sicurezza nazionale, si può limitare, e bloccare, il diritto di movimento dell’individuo.

Il piano morale è diverso e soprattutto la risposta non può essere altrettanto univoca in quanto verrebbero in rilevo tutta una serie di osservazioni.

Al netto delle osservazioni connesse al Covid, occorre sottolineare che questo articolo ben si ricollega anche ad altri previsti dalla dichiarazione universale poiché li rafforza.

Si pensi all’articolo 4 che prevede “ nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.”

Ed ancora l’articolo 9 che stabilisce “Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.”, l’articolo 12 che prevede “Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.”, l’articolo 14 “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.”, l’articolo 20 “ Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.”, l’articolo 27 che chiarisce “ Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.”

<hr>Condividi:
- Published posts: 212

Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

Facebook