820 views 9 min 0 Comment

In Spagna diventano legali eutanasia e suicidio assistito

- 19/03/2021
legge eutanasia spagna


Ieri la Spagna è diventato il quinto paese del mondo a legalizzare l’eutanasia, al termine di un procedimento legislativo durato più di un anno, con il voto favorevole del Congresso dei Deputati, che ha contato 202 voti favorevoli, 141 contrari e due astensioni.

La nazione iberica si unisce quindi a Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Canada ad aver disciplinato, a livello nazionale, il diritto a porre fine alla propria vita al presentarsi di determinate condizioni, previste dal disegno di legge promosso dal Partito Socialista del premier Sanchez al governo. La legge entrerà in vigore a giugno.

Votazione al congresso dei deputati. Ai voti presenti sul tabellone sono stati aggiunti i voti fatti pervenire in via telematica.

Cosa dice la legge spagnola sull’eutanasia

Come recita la legge, l’eutanasia attiva “è l’azione con cui un operatore sanitario pone deliberatamente fine alla vita di un paziente e su sua richiesta e al manifestarsi di una “condizione grave, cronica e invalidante o di una malattia grave e incurabile, provocando una sofferenza intollerabile“.

Pur non nominandolo direttamente, la legge dà il via anche al suicidio medico assistito (al quale sono ricorsi in Svizzera gli italiani Dj Fabo e Davide Trentini), considerando all’interno del “contesto di eutanasia” sia la somministrazione diretta di una sostanza al paziente da parte del professionista sanitario competente (eutanasia attiva), sia la “prescrizione o fornitura al paziente. dall’operatore sanitario di una sostanza, in modo che possa essere auto-somministrata, per provocare la propria morte“.

Chi può ricorrere all’eutanasia in Spagna?

Oltre alle condizioni mediche sopraccitate, è necessario avere la nazionalità spagnola o la residenza legale in Spagna, o un certificato di registrazione che dimostri un periodo di permanenza nel territorio spagnolo superiore a 12 mesi, essere maggiorenne ed essere capace e consapevole al momento della domanda.

Se la persona non soddisfa il requisito di essere cosciente, può essere applicato se ha “precedentemente firmato un documento di istruzione, testamento biologico, direttive anticipate o documenti equivalenti legalmente riconosciuti“. Il documento di istruzione può essere presentato anche tramite un rappresentante, che sarà considerato interlocutore valido per il medico responsabile. In assenza di un rappresentante, la richiesta può essere presentata anche dallo stesso medico ma sempre in presenza di un testamento biologico.

Quali sono le fasi previste per il processo di eutanasia?

Il processo è complesso e articolato, per garantire la ferma volontà del paziente ad accedere al diritto all’eutanasia.

Se cosciente, l’interessato dovrà prima richiedere l’eutanasia due volte per iscritto (o con un altro mezzo che lasci prove, ad esempio se la persona non può scrivere) a distanza di 15 giorni, chiarendo di non aver subito “alcuna pressione esterna“.

Dopo la prima richiesta, il medico responsabile del caso dovrà svolgere con il paziente richiedente “un processo deliberativo sulla sua diagnosi, possibilità terapeutiche e risultati attesi, nonché sulle eventuali cure palliative, assicurandosi che le informazioni fornite siano comprese“. Successivamente a questo, il paziente confermerà o meno la propria intenzione, anche dopo il secondo incontro col medico che seguirà la seconda richiesta.

Con questi passaggi, i pazienti dovranno confermare per quattro volte la propria volontà venendo a conoscenza approfondita della propria storia medica.

La parola passerà al comitato di valutazione, che dovrà approvare la procedura: al suo ok, il paziente potrà nuovamente confermare o interrompere il processo.

Gli esperti coinvolti saranno diversi: il medico di riferimento del paziente dovrà avvalersi di un consulente con “una formazione nel campo delle patologie subite dal paziente” ma non appartenere “alla stessa équipe del medico responsabile“. Successivamente, la commissione di valutazione (diversa per ogni comunità autonoma) dovrà nominare due esperti per valutare la materia (uno di loro, un giurista). Se saranno entrambi d’accordo, il processo andrà avanti. In caso contrario, la commissione al completo dovrà decidere.

Una volta decisa che la richiesta è giustificata, ne sarà data comunicazione al medico responsabile affinché possa procedere all’eutanasia o facilitare il suicidio. Se in qualsiasi fase la richiesta viene respinta, l’interessato può proporre reclamo alla Commissione e, se non concorda con quanto da essa stabilito, alla “giurisdizione contenzioso-amministrativa”. Ci sarà anche un controllo a posteriori da parte della stessa commissione.

L’intero processo durerà almeno 40 giorni: dovrà intercorrere almeno un periodo di 15 giorni tra le due richieste del paziente. Quindi, 24 ore fino a quando il medico responsabile si consulta con uno specialista esterno al caso. Questo avrà fino a 10 giorni per rispondere. Quindi possono essere necessari fino a tre giorni prima che venga notificata la commissione di garanzia. La direzione del comitato può impiegare altri due giorni per nominare gli esperti che valuteranno la petizione, e avranno altri sette per decidere e altri due da comunicare al presidente della commissione la sua delibera. In caso positivo, il presidente lo trasferirà al medico curante, che lo eseguirà “con la massima cura e professionalità da parte degli operatori sanitari, applicando i relativi protocolli, che conterranno anche criteri di forma e professionalità. momento di esecuzione del provvedimento”. A questi vanno aggiunti dei giorni imprecisati per arrivare alla messa in atto dell’eutanasia.

L’eutanasia potrà essere praticata in centri sanitari pubblici, privati ​​o convenzionati, e presso il domicilio del paziente.

Obiezione di coscienza

La legge spagnola afferma che “gli operatori sanitari direttamente coinvolti nella fornitura di aiuti per morire possono esercitare il loro diritto all’obiezione di coscienza“. L’obiezione “deve essere manifestata in anticipo e per iscritto”.

È dovere dell’Amministrazione sanitaria garantire che l’indisponibilità degli operatori sanitari non pregiudichi “l’accesso e la qualità dell’assistenza sanitaria“.

Tra gli operatori sanitari, le ultime indagini (scuole di medicina a Bizkaia, Madrid, Tarragona e Las Palmas e scuole per infermieri a La Rioja) danno un sostegno superiore alla legge intorno al 65%, stando a quanto riportato dal quotidiano El Pais.

Al contrario, l’Organizzazione medica collegiale si è pronunciata contro di essa, così come la Chiesa cattolica e il Comitato spagnolo di bioetica. Le associazioni di pazienti, invece, non hanno una posizione definita e la lasciano alla decisione individuale di ogni persona interessata. Anche il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità critica la possibilità di consentire l’eutanasia “in caso di grave disabilità”, anche se il testo attuale non menziona la disabilità, ma parla piuttosto della sofferenza intollerabile che una situazione invalidante può causare.

Nei paesi in cui l’eutanasia è legale, la sua pratica rappresenta tra l’1% e il 4% di tutti i decessi annuali.

Fonte: El Pais

<hr>Condividi:
- Published posts: 674

Sono nato in Puglia, terra di ulivi e mare, e oggi mi divido tra la città Eterna e la città Unica che mi ha visto nascere. La scrittura per me è disciplina, bellezza e cultura, per questo nella vita revisiono testi e mi occupo di editing. Su BL Magazine coordino la linea editoriale e mi occupo di raccontare i diritti umani e i diritti lgbt+ nel mondo... e mi distraggo scrivendo di cultura e spettacolo!

Facebook
Instagram