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Pensione reversibilità per coppie omosessuali non unite civilmente: un diritto costituzionalmente garantito

- 23/01/2020
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Negli scorsi giorni ha fatto scalpore una sentenza emessa dal Tribunale di Foggia che, almeno per quanto dichiarato dai vari siti che hanno riportato la notizia, avrebbe riconosciuto il diritto ad ottenere la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale non unita civilmente.

A ciò manca una doverosa precisazione, o meglio, va chiarito che non è stato il Tribunale di Foggia a riconoscere questo diritto, poiché lo stesso era già stato riconosciuto nel 2018 dalla Corte d’Appello di Milano.

Il Tribunale di Foggia ha fatto proprie le motivazioni della Corte di Appello di Milano che, a sua volta, nella redazione delle motivazioni sottese alla decisione, si è ispirata alla nostra Costituzione e a diverse sentenze emesse dalla Corte Costituzionale.

Questi continui riferimenti, che sembrano essere una scatola cinese, in realtà forniscono un valore enorme alle sentenze emesse dai vari Tribunali e chiariscono che il diritto alla pensione di reversibilità anche alle coppie omosessuali non unite civilmente non dipende dalla volontà o dalle idee di un giudice ma discendono direttamente dalla nostra Costituzione.

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Il Tribunale di Foggia

Reversibilità della pensione per le coppie omosessuali

Dopo l’approvazione della Legge Cirinnà, le coppie omosessuali unite civilmente hanno acquisito diversi diritti tra cui quello di ottenere la pensione di reversibilità del partner scomparso, tuttavia questa Legge ha prodotto effetti positivi, ampliando il ventaglio dei diritti, anche per le coppie non unite civilmente.

Prima dell’approvazione della predetta Legge, l’art. 22 della Legge n. 903 del 21 Luglio 1965 prevedeva che la pensione di reversibilità potesse essere erogata solo in favore del coniuge o dei figli superstiti non maggiorenni oppure di qualsiasi età, riconosciuti inabili al momento della morte del genitore.

Il concetto di “coniuge” è stato interpretato ed esteso dopo l’approvazione della Legge Cirinnà, e pertanto la pensione di reversibilità può essere richiesta anche nel caso di unioni civili.

La giurisprudenza, quindi, si è posta una domanda.

Il partner superstite di una coppia omosessuale non unita civilmente ha diritto ad ottenere la pensione di reversibilità?

La risposta è SÌ, ASSOLUTAMENTE SÌ.

Il perché viene spiegato dalla stessa Corte Costituzionale che più volte è tornata a pronunciarsi sul punto. Queste sentenze sono state tutte raccolte, o meglio citate, nella sentenza n. 1005 del 26 Luglio 2018 emessa dalla Corte di Appello di Milano cui il Tribunale di Foggia si è ispirato.

Orbene, le motivazioni, che rappresentano il punto saliente della citate sentenza sono le seguenti.

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La sede della Corte Costituzionale a Roma

La Corte Costituzionale sulla Pensione di Reversibilità per le coppie omosessuali

Il primo punto che viene chiarito è che, a norma dell’art. 36 della nostra Costituzione, qualsiasi Giudice può procedere al riconoscimento di un diritto costituzionalmente tutelato quale deve ritenersi il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, e quindi intervenire direttamente.

Questo passaggio chiarisce il motivo per cui anche il Tribunale di Foggia ha potuto riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità.

Sempre la Corte Costituzionale ha chiarito che il diritto alla pensione di reversibilità viene ad inserirsi nel nucleo dei diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e quindi dei diritti fondamentali dell’uomo che l’art. 2 tutela e garantisce all’interno delle formazioni sociali nelle quali va inclusa l’unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso.

L’unione stabile omosessuale rientra indubbiamente tra le formazioni sociali di cui all’art. 2 della nostra Costituzione poiché per formazione sociale si intende ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo delle persone nella vita di relazione.

La Corte Costituzionale ha, di fatto, chiarito che “in tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone– nei tempi, nei mori e nei limiti stabiliti dalla legge- il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”.

Il parere della Corte Europea

Ricordiamo, inoltre, che con sentenza del 24 Giugno 2010 la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, caso Schalk e Kopf contro Austria, ha affermato “ è artificiale sostenere l’opinione che, a differenza di una coppia eterosessuale, una coppia omosessuale non possa godere della vita familiare ai fini dell’art. 8 e […] conseguentemente la relazione dei ricorrenti, una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto, rientra nella nozione di vita familiare, proprio come vi rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione”.

Poniamo attenzione al linguaggio: Sia la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che la Corte Costituzionale parlano di coppia omosessuale stabilmente convivente e non di coppie unite civilmente.

Per questa ragione il diritto alla pensione di reversibilità è esteso a tutte le coppie omosessuali e non solo a quelle unite civilmente: Il requisito per accedere alla pensione di reversibilità non è l’unione civile ma la stabile convivenza.

Da quanto detto emerge chiaramente il motivo per cui la risposta alla domanda della giurisprudenza è sì.

La convivenza stabile di una coppia omosessuale dà diritto ad entrambi i partner ad ottenere la pensione di reversibilità. Tale diritto sorge indipendentemente dall’unione civile e può essere riconosciuto da un qualsiasi giudice presente sul territorio nazionale senza, come invece più volte viene sostenuto in giudizio, dover ricorrere alla Corte Costituzionale.

In chiusura una piccola curiosità.

La stabile convivenza dà diritto solo alle coppie omosessuali ad ottenere la pensione di reversibilità poiché lo stesso diritto non è riconosciuto alle coppie eterosessuali.

Qui di seguito la sentenza n. 1005 del 26 Luglio 2018 del Tribunale di Milano

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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