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Legge Zan alla Camera il 27 ottobre: il testo e gli scenari possibili

- 22/10/2020
legge omofobia zan


È arrivata la notizia dalla Camera de deputati che il presidente la conferenza dei capigruppo ha calendarizzato per martedì 27 ottobre l’arrivo in aula della legge contro l’omotransfobia e la misoginia, che era stata rinviata per l’emergenza sanitaria e per molti parlamentari in quarantena“. Così su facebook il deputato PD e relatore della tanto agognata legge contro le discriminazioni Alessandro Zan annuncia (ancora una volta) l’arrivo in aula del testo elaborato in Commissione Giustizia.

Speriamo che approdi in aula martedì, ma io confido di sì” ha continuato l’onorevole.

Legge Zan: cosa accadrà il 27 ottobre?

Prima di procedere con il voto agli emendamenti (oltre 800) saranno anzitutto sottoposte all’aula le due pregiudiziali di costituzionalità richieste da FdI e Lega, con l’incognita del voto segreto. La richiesta della pregiudiziale è spesso una mossa di ostruzionismo in cui l’aula, a maggioranza, può sancire che la legge è incostituzionale e bloccarne l’iter di approvazione sul nascere. “Come maggioranza” ha rassicurato Zan, “faremo di tutto per bocciare queste pregiudiziali“.

Si procederà poi al voto sugli emendamenti, che sarà un vero e proprio terreno minato per via dei franchi tiratori: anche in questo caso il regolamento di Montecitorio prevede che un ristretto numero di parlamentari possa richiedere il voto segreto, pertanto il rischio è che si arrivi all’approvazione di una legge snaturata dei suoi principi fondamentali. Approvare alcuni emendamenti voluti dall’opposizione, per assurdo, potrebbe portare anche a conservare la parte relativa alla misoginia e perdere per strada le indicazioni sull’omotransfobia, o a depotenziare le casistiche previste prevedendo dei salvacondotti – come era accaduto per la legge Scalfarotto – per i discorsi d’odio relativi alla propaganda politica. Tutto dipenderà da come sarà gestita la questione sul voto degli emendamenti e dall’ostruzionismo dei parlamentari di opposizione.

Il tempo, d’altronde, è scaduto: come riferito precedentemente dallo stesso Zan, ottobre è l’ultima finestra possibile per approvare la legge alla camera. A novembre è previsto l’ingresso in sessione di bilancio, con il congelamento di tutte le norme che comportano nuovi impegni di spesa. È quindi altamente possibile che, se anche la legge contro l’omofobia venisse approvata alla camera a ottobre, per il voto in Senato bisognerà aspettare l’anno prossimo.

Sintonizziamoci tutti martedì 27 ottobre per questa grande battaglia di civiltà” conclude Zan. Nella speranza che questo percorso tutto in salita prima o poi trovi una degna conclusione entro fine mese.

Ddl Zan contro l’omotransfobia e la misoginia: il testo completo

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere

Art. 1.
(Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale)

  1. All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;
   b) al primo comma, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;
   c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

Art. 2.
(Modifica all’articolo 604-ter del codice penale)

  1. All’articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere,».

Art. 2-bis

Ai sensi della presente legge, sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte.

Art. 3.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)

  1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1-bis, le parole «reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962» sono sostituite dalle seguenti: «per uno dei delitti di cui all’articolo 604-bis, ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale, nonché per il delitto previsto all’articolo 7 comma 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 962 e per quelli indicati dall’articolo 2»;Pag. 215
    2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività secondo quanto previsto dai commi successivi. Per i medesimi delitti nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi successivi»;
    3) al comma 1-quater, le parole «, da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere» sono sostituite dalla parola «è»;
    4) al comma 1-quater, dopo la parola «giudice» sono inserite le seguenti «, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,»;
    4) al comma 1-quinquies, le parole «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli stranieri o in favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale»;
    5) alla rubrica, dopo la parola «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;
   b) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere»;

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita in favore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 4.
(Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale)

  1. All’articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

Art. 5.
(Istituzione della giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)

  1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
  2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
  3. In occasione della «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche e nelle scuole, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
  4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere)

  1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere».

Art. 7.
(Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno alle vittime)

  1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime.
  2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
  3. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l’anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l’assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.
  4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 3.

Art. 8.
(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)

  1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori
(OSCAD), assicura lo svolgimento, con cadenza almeno triennale, di una rilevazione statistica. La rilevazione dovrà misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di Statistica a partire dal 2011.

Art. 9.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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Sono nato in Puglia, terra di ulivi e mare, e oggi mi divido tra la città Eterna e la città Unica che mi ha visto nascere. La scrittura per me è disciplina, bellezza e cultura, per questo nella vita revisiono testi e mi occupo di editing. Su BL Magazine coordino la linea editoriale e mi occupo di raccontare i diritti umani e i diritti lgbt+ nel mondo... e mi distraggo scrivendo di cultura e spettacolo!

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